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Occupazione “sine titulo” di immobile: si alla mediazione

Da Avvdanielaconte
Occupazione “sine titulo” di immobile: si alla mediazione
L'occupazione senza titolo di immobile rientra nella materia "latu sensu" locativa o, comunque, nella materia dei diritti reali o nella materia del comodato. Pertanto, deve essere preventivamente esperito il procedimento di mediazione
La mediazione obbligatoria, come sappiamo bene, è stata dichiarata incostituzionale – per eccesso di delega – con la nota sentenza della Corte Costituzionale del 23.10.2012.
In attesa di conoscere i futuri correttivi alla L. n. 28/2010 – e successive modifiche – alla luce della sentenza sopra indicata, è comunque utile segnalare casi giurisprudenziali relativi alla materie rientranti nella ex – mediazione obbligatoria.
Il caso concreto che segnalo con questo articolo verte in materia di occupazione senza titolo di immobile.
Tizio propone ricorso ex art. 447 – bis c.p.c., chiedendo la condanna di Caio al rilascio dell’immobile occupato senza titolo e al conseguente versamento dell’indennità di occupazione.
In prima udienza, il Giudice rileva il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
A parere del Giudice, infatti, l’occupazione “sine titulo” può considerarsi un rapporto latu sensu locativo, o comunque rientrante nell’ambito delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – mediazione in materia di diritti reali o mediazione in materia di comodato -.
Per questo motivo, nel caso di specie la procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità per la proposizione dell’azione giudiziale.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, il Tribunale di Modena – con decreto del 6 maggio 2011 – ha sospeso il giudizio, concedendo alle parti termine di 15 giorni per l’avvio della procedura di mediazione.
Di seguito il provvedimento:
T R I B U N A L E   D I  M O D E N A (Sezione II° civile) R.G. 2674/2010
Il giudice
Fatto
rilevato che l’istante con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 6 aprile u.s. ha chiesto di ordinare al resistente il rilascio dell’immobile occupato senza titolo dal resistente, con condanna al versamento della conseguente indennità di occupazione dal 31 dicembre 2010;
che la domanda trae evidentemente titolo da rapporto lato senso locativo che deve scontare la preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione, in materia prevista dall’art. 5, 1° comma, del d.lg. n. 28 del 2010;
che l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza;
che l’unico effetto processuale derivante dal mancato esperimento della mediazione consiste nell’assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione,
P.Q.M.
assegna alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione, rimettendo le parti avanti a sé per discussione all’udienza del 26 gennaio 2012 h. 9,00.
Modena, 5 maggio 2011
Il giudice (dott. R. Masoni)
Link all'articolo originale: Occupazione sine titulo di immobile: si alla mediazione
Roma, 12 novembre 2012
Avv. Daniela Conte  Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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