Questo il principio espresso dal Tar Campania con la sentenza n. 262 del 2011.
Il proprietario di un fondo, occupato illegittimamente per la realizzazione di un'opera pubblica, ha diritto di ottenerne la restituzione e il risarcimento del danno subito, essendo irrilevante l'avvenuta costruzione dell'opera pubblica.
I fatti -
La sentenza che pubblichiamo in epigrafe costituisce il seguito della decisione della Corte costituzionale dello scorso ottobre, n. 293 del 2010, con la quale - come è noto - è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'istituto della cosiddetta acquisizione sanante (articolo 43 del Dpr n. 327 del 2001, testo unico dell'espropriazione).
I fatti sono così riassumibili. Al fine di costruire un nuovo campo sportivo per la locale squadra di calcio, nel 2001 il comune di Casapesenna (Ce) ha avviato una procedura ablatoria nei confronti di alcuni cittadini privati (proprietari dei terreni sui quali l'impianto avrebbe dovuto essere costruito). Non sono stati, però, seguiti i crismi di legge: la delibera di approvazione del progetto (valevole anche come dichiarazione di pubblica utilità), il decreto di occupazione d'urgenza delle aree e tutti gli atti connessi sono stati annullati, nel 2003, dal Tar Campania.
Visto l'esito infruttuoso anche dell'appello (rigettato, nel 2005, dal Consiglio di Stato), il comune di Casapesenna - pur di non restituire le aree, ormai già irreversibilmente trasformate - ha deciso allora, dopo altre alterne vicende giudiziarie, di avvalersi dell'acquisizione sanante ex articolo 43 del Dpr n. 327 del 2001: nel 2008, con delibera del consiglio comunale, ha disposto così l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile delle aree interessate, contestualmente corrispondendo ai proprietari una somma a titolo di risarcimento del danno.
Adito nuovamente il Tar Campania avverso quest'ultimo provvedimento, i giudici napoletani hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 43 del Tu: e la Consulta, in accoglimento della censura di eccesso di delega legislativa (articolo 76 della Costituzione), ha annullato l'intero articolo.
All'esito della vicenda, quindi, si è avuta la condanna a morte dell'acquisizione sanante e, con essa, anche del campo di calcio di Casapesenna. Il Tar Campania, nella sentenza n. 262 del 2011, ha infatti condannato il comune resistente sia alla restituzione del fondo ai privati, previa rimozione delle opere eseguite, sia al risarcimento dei danni, «atteso che è del tutto irrilevante, nell'ottica di un'eventuale traslazione della proprietà della res, che sia stata realizzata l'opera pubblica».
Il quadro sistematico nazionale -
All'indomani della decisione costituzionale di annullamento dell'acquisizione sanante, due possono essere gli scenari di risulta.
Una prima, salomonica soluzione è quella di far regredire il sistema precisamente alla stessa situazione esistente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 43 del Tu: ossia, resuscitare l'accessione invertita, in quanto strumento (considerato) vigente nel quadro legislativo anteriore, pur con tutte le problematiche connesse e ormai arcinote. Diversamente, può tentarsi una strada nuova che, facendo proprie le istanze provenienti dal panorama europeo, ripensi l'esistente quadro legislativo italiano, al fine di interpretarlo in modo aderente a quelle istanze.
La sentenza del Tar Campania decide, con risolutezza (la stessa già, del resto, mostrata in sede di motivazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), di percorrere questa seconda strada, spostando le lancette del nostro orologio legislativo indietro di quasi trent'anni, ossia alla vigilia della sentenza delle sezioni Unite della Corte di cassazione sulla cosiddetta accessione invertita (sentenza n. 1464 del 1983).
Chi costruisce un'opera su un suolo altrui non diventa proprietario del suolo solo perché è una pubblica amministrazione che agisce per un fine pubblicistico (come insegnato da quella sentenza): al contrario, in applicazione della regola generale dettata dagli articoli 934 e 936, comma 1, del Cc, è il proprietario del suolo che acquisisce l'opera, mantenendo il diritto di ritenerla o di obbligare colui che l'ha fatta a levarla.
È la regola dell'«accessione», modo di acquisto (a titolo originario) della proprietà espressamente previsto dalla legge (articoli 934 e 936 del Cc). Non esiste, nel nostro ordinamento, l'«accessione invertita» per i beni immobili .....
Tribunale Amministrativo Regionale Sezione 5 - Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 262
Espropriazione - Per pubblica utilità - Occupazione delle aree sine titulo - Intervenuta trasformazione irreversibile del fondo con realizzazione dell'opera pubblica - Irrilevanza - Restituzione delle aree al privato proprietario. (Dpr 327/2001, articolo 43; Cc, articoli 934 e seguenti)