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Opere edilizie precarie: tre cose essenziali da sapere

Creato il 01 luglio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Opere edilizie precarie: tre cose essenziali da sapere

Temporaneità della destinazione d’uso, carattere stagionale e agevole rimozione della strutture. Sono questi, insieme alle caratteristiche costruttive e ai materiali impiegati, a definire precaria un’opera edilizia e per la quale, quindi, non occorre ottenere il permesso di costruire?

Spesso in passato abbiamo trattato del tema delle opere edilizie precarie (chioschi, roulotte e camper, verande, gazebo, pergolati, ecc.) portando numerosi esempi tratti dall’interpretazione della giurisprudenza (da ultimo si possono leggere gli articoli sulla necessità del permesso di costruire per talune piccole costruzioni e sulla edificazione delle c.d. pergotende).

In occasione dell’uscita della quinta edizione del manuale operativo Abusi e reati edilizi edito da Maggioli Editore, abbiamo chiesto all’autore, il magistrato Nicola D’Angelo, di fornirci alcuni elementi essenziali per poter definire precaria o non precaria un’opera edilizia.

La questione è di estrema importanza, poiché le opere edilizie precarie, non producendo effetti permanenti sul territorio, non è assoggettata al rilascio del permesso di costruire.

“Al fine di ritenere sottratta al preventivo permesso di costruire la realizzazione di un manufatto per la sua natura precaria”, specifica D’Angelo, “la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione d’uso, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione”.

Interessante è anche una seconda osservazione. Per definire delle opere edilizie precarie non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimozione, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva.

Terza cosa essenziale per aiutarci a definire la precarietà o meno di un’opera edilizia è il suo carattere stagionale. Tale caratteristica, precisa il magistrato, “non significa assoluta precarietà dell’opera, in quanto la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura”.

Ricordiamo ai nostri lettori che il manuale operativo Abusi e reati edilizi contiene una ricchissima raccolta di casi commentati e illustrati analiticamente di tutte le opere edilizie precarie e/o minori (ma non solo) dai soppalchi ai porticati, dai prefabbricati alle case mobili, dai cassoni ai bungalow e molto altro ancora.

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