La Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato, lo scorso 25 ottobre, via libera allo schema di regolamento per la redazione dell’anagrafe delle opere pubbliche incompiute che orà passerà all’esame del Consiglio di Stato per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’Anci ha espresso favorevole con la raccomandazione che tutte le informazioni richieste ai comuni e trasmesse alle diverse amministrazioni e autorità, per il principio di semplificazione amministrativa e razionalizzazione, siano oggetto di interscambio fra le amministrazioni stesse, senza gravare ulteriormente sugli uffici comunali, tenuti a fornire più volte le medesime informazioni ad enti diversi.
Il regolamento è previsto dell’articolo 44-bis del d.l. n. 201/2011 “Salva Italia” ed è composto da 6 articoli e da un allegato con la classificazione delle opere che vi presentiamo brevemente.
Con l’articolo 1 si definisce l’“opera pubblica incompiuta” come ogni opera pubblica che risulta non completata a causa di: mancanza di fondi; cause tecniche; sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto; mancato interesse al completamento da parte del gestore.
In ogni caso, si considera opera pubblica incompiuta un’opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.
Nell’articolo 2 “Pubblicazione sul sito dell’elenco-anagrafe” si stabilisce che l’elenco-anagrafe d sarà ripartito in due sezioni, opere di interesse nazionale e opere di interesse regionale e degli enti locali e che entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle Infrastrutture, le Regioni e le Province autonome pubblicano le sezioni di rispettiva competenza dell’elenco-anagrafe.
Con l’articolo 3 vengono stabilite le modalità di presentazione di tale elenco. Entro il 31 marzo di ciascun anno le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere al Ministero delle Infrastrutture ovvero alle Regioni e alle Province autonome per le opere incompiute. Ogni opera non completata deve essere presentata con i seguenti dati:
il codice unico di progetto (Cup);
la denominazione della stazione appaltante, ovvero dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore;
la localizzazione e la descrizione dell’opera;
la classificazione dell’opera secondo le categorie riportate nella tabella allegata al regolamento;
l’importo complessivo dell’intervento e l’importo per lavori risultanti dall’ultimo quadro economico approvato;
la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato;
le fonti di finanziamento;
le cause che hanno comportato l’incompiutezza dell’opera;
l’indicazione del possibile utilizzo dell’opera nonché dell’eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
Il Ministero delle Infrastrutture, le Regioni e Province autonome realizzano una graduatoria degli interventi, tenendo conto dello stato di avanzamento raggiunto nella realizzazione dell’opera e di un possibile utilizzo dell’opera stessa anche con destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista.
Infine lo schema di regolamento prevede che nella prima fase le stazioni appaltanti trasmettano i dati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, Ministero, Regioni e Province autonome pubblicano le sezioni di rispettiva competenza dell’elenco-anagrafe.