Ai fini della inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può precedere d’ufficio solo se risultino noti sia la data di notificazione del decreto, sia la data dell’opposizione. Ma in ogni caso, la tardività non può essere desunta dalla mancata presentazione della busta recante il decreto notificato da parte dell’opponente. Tale documento, infatti, è utile per individuare la data di smistamento del plico presso l’ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.
Cassazione Civile, Sez. I, 24 Novembre 2011, n. 24858
Teramo, 04 Dicembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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