È tenuto a pagare l’imposta sui rifiuti il contribuente che possiede anche un solo garage. È questo il principio che emerge da una recentissima ordinanza della Cassazione .
Secondo la Suprema Corte, il presupposto impositivo della Tarsu, della Tari o di comunque si voglia chiamare l’imposta sui rifiuti è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. ( in tal senso Cass. ord. n. 6651 del 21.03.14.)
Restano dunque esenti dal versare la tassa sui rifiuti solo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno (per esempio, case stagionali), qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. (art. 62, comma 2, D.lgs. 507/93)
Dunque, la legge presume che tutti i possessori di immobili producano rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso deve essere dimostrata dal contribuente, su cui, quindi, grava l’onere della prova contraria.
È infatti il cittadino che deve indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
Foggia, 27 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo