Se si dice TARES, più di un italiano avvertirà una stretta allo stomaco, vuoi perché si tratta dell’ennesimo tributo che graverà sulle tasche di contribuenti sfiniti, vuoi perché anche le modalità di pagamento della TARES non sono poi così limpide.
E allora, in questo caos, proviamo a fare un po’ di chiarezza e, come è costume della nostra Redazione, ci affidiamo alle parole di due tecnici Giuseppe Debenedetto e Luigi Lovecchio: il primo esperto di tributi locali e il secondo dottore commercialista, autori del nuovissimo manuale Dalla Tarsu alla TARES – Guida all’applicazione della nuova tassa rifiuti e servizi per i tipi di Maggioli Editore e recentemente uscito in libreria.
I problemi dovuti al differimento del pagamento della prima rata della TARES a luglio 2013 ha indotto il Governo ad adottare il decreto legge 35/2013 che interviene sulla questione in due direzioni: introduce un regime speciale applicabile per il solo anno 2013 e modifica l’art. 14 del d.l. 201/2011 relativamente alla disciplina della TARES per le aree scoperte.
“Si tratta di un intervento tardivo”, scrivono Debenedetto e Lovecchio, “se si considera che i problemi creati dal rinvio a luglio della prima rata della TARES erano noti sin da gennaio”.
Rimandando a un successivo post di approfondimento il tema dell’applicazione del tributo per le aree scoperte, concentriamo l’attenzione sulle modalità di riscossione della TARES.
“In primo luogo”, specificano i due autori, “si attribuisce al Comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulle scadenze delle stesse”. La conseguenza di questo? Il versamento della prima rata della TARES potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza a luglio (prevista dal comma 35, art. 14 del d.l. 201/2011, che consente unicamente la possibilità di posticipare tale scadenza)”.
“Nella migliore delle ipotesi”, continuano nel ragionamento Debenedetto e Lovecchio, “la prima rata della TARES potrebbe essere riscossa prima della fine di maggio”.
Ma, chiediamo noi, come avverrà materialmente il pagamento?
Ai fini del versamento delle sole prime due rate della TARES, i Comuni possono inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della Tarsu o della TIA1 o della TIA2, oppure indicare altre modalità di pagamento come il MAV, i RID automatici, i pagamenti online, bollette uniche nel caso delle multiutility, ecc.).
“La norma, però”, specificano i due autori, “precisa che tali modalità di pagamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti per via ordinaria (F24, bollettino ccp)”.
“In definitiva per l’anno 2013 il contribuente è tenuto a corrispondere la TARES in almeno due rate, scomputando l’acconto dalla rata finale calcolata invece con i criteri TARES. Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della Tarsu, della TIA1 e della TIA2 costituisce una mera facoltà, potendo il Comune utilizzare già a decorrere dalla prima rata il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale (ccp) predisposti per il pagamento della TARES in via di approvazione”.
DALLA TARSU ALLA TARES
Giuseppe Debenedetto , Luigi Lovecchio
Aggiornato al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 che attribuisce al Comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate della TARES e sulla scadenza delle stesse, questo nuovo volume chiarisce la complessa disciplina della nuova tassa sui rifiuti e sui...
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