Una recente sentenza del Consiglio di Stato (VI sezione, 27 aprile 2015, n. 2134) si è pronunciata sul ricorso di un privato contro la decisione dell’amministrazione comunale relativa alla demolizione di un impianto fotovoltaico realizzato a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno realizzato contestualmente e collocato su un terrazzo di un’abitazione e dotato di tende parasole retrattili.
Secondo il Comune questo intervento non doveva essere semplicemente notificato tramite una CIL (comunicazione di inizio lavori), ma doveva invece essere autorizzato previo il rilascio di un apposito permesso di costruire.
Il ricorrente riteneva invece che la normativa vigente non richiedesse il permesso di costruire né per i pergolati, né per i pannelli fotovoltaici.
I giudici amministrativi, nell’atto di decidere, hanno fatto riferimento al Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001): quest’ultimo qualifica l’attività di installazione di pannelli fotovoltaici su edifici esistenti e sulle relative pertinenze alla stregua di attività edilizia libera. A parere del Consiglio di Stato anche i pergolati devono essere considerati pertinenze.
Ma per comprendere appieno la “ratio” della sentenza bisogna analizzare la definizione giurisprudenziale di pergolato, vista l’assenza di una norma di legge in merito: il pergolato si configura come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o di altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, capace di fungere da sostegno per piante rampicanti attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
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Tale definizione è resa ancora più nitida e precisa grazie ad un ulteriore contributo giurisprudenziale: quello mediante il quale si afferma che la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, “sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale che non si impedisca il filtraggio di luce e acqua e che non debbano concretizzarsi in una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti”. È questo il punto decisivo per comprendere la decisione di giudici di Palazzo Spada: qualora non vi sia aumento di volumetria e rimanga spazio utile per il filtraggio della luce, l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra un pergolato non richiede il rilascio del permesso di costruire. È pertanto sufficiente una semplice CIL per procedere all’installazione: il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente condannando l’amministrazione comunale alle spese processuali.
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Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche all’attività edilizia libera, di cui all’articolo 6 del decreto del...
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