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Paradigma Cabitto-Satragno: accadde una notte d’inverno tra Carcare e Biestro

Creato il 11 novembre 2013 da Yellowflate @yellowflate

Paradigma Cabitto-Satragno:  accadde una notte d’inverno tra Carcare e BiestroUltima parte

Quanto al denaro ritirato il dì 14 dal Ceppi, non si poté conoscere l'esito, se non che fu trovato negli abiti del Cabitto uno scudo da Ln. 5, e vi fu del pari trovato una scritta d'obbligo quietanzata, la quale, e se ne ignora il perché, non fu prodotta.

Non fu sulla persona del Cabitto più trovata la borsa, entro cui è costante che nella sera del 16 gennaio il Cabitto teneva il denaro.

È vero però che la fossa del Gaggero, entro cui fu soffocato il Cabitto, e che serve di abbeveratoio alle bestie, è attigua alla via che da Carcare mette a Biestro: è vero che Caterina Levratto, quella stessa che sparse prima la nuova che il cadavere trovavasi in quella fossa, nol vide che tra le 12 merid. e l'una pom.: è vero in fine che il cadavere del Cabitto fu estratto dalla fossa prima che giungesse la visita giudiziaria: fu spogliato e frugato da diverse persone, le quali però, sia dagli Uffiziali di Polizia del luogo, sia dai testimoni che furono uditi in proposito, risultarono persone oneste ed assolutamente incapaci ad appropriarsi [del] l'altrui.

Un solo incidente si presentò in questo processo, e fu relativo all'esame del testimone Pietro Brunenghi, ditenuto nelle carceri di Savona.

- Una lettera dell'Avvocato Fiscale di Savona, unita al processo, indicava il Brunenghi per un pessimo soggetto; ed è per questo che l'avv. Montesoro, pria che fosse udito un tale teste, domandò lettura di tal documento. -

Trattavasi di un testimone che doveva deporre di una circostanziata confessione del fatto, che asseriva di aver udita dal Satragno medesimo nelle carceri.

- Letto il documento, l'avv. Maurizio osservò che v'era tutto il motivo di credere che questo testimone fosse di già stato condannato ai lavori forzati, che pertanto faceva instanza che s'inserisse nel verbale che l'Ufficio della difesa non intendeva di rinunziare al diritto di oggezionare, questo teste qualora fosse stato realmente di già condannato ai lavori forzati, ed a pena infamante. -

Allora il Presidente propose di sentire il testimone a semplice schiarimento.

- L'avv. Montesoro disse, che questo teste ove fosse già stato condannato a pena infamante, non si sarebbe nemmeno potuto sentire a schiarimento, perché la legge non autorizzava testimoni di tal fatto, che a somministrare semplici indicazioni. -

Il Pubblico Ministero disse di non comprendere distinzione siffatta, ed allora il Presidente deliberò di sentire anzi il testimone con giuramento, per la ragione, che la difesa non aveva provato che fosse già stato condannato a pena infamante, non dissentendo per altro che s'inscrivesse nel verbale la riserva di cui sopra.

L'avv. Montesoro soggiunse, che la difesa non aveva potuto procurarsi gli opportuni documenti, che la prova però dell'ìncapacità a deporre del Brunenghi, poteva risultare dalle di lui risposte, quando gli venisse domandato, se era mai stato condannato ai lavori forzati.

Si presenta il testimone, ed appena il signor Presidente gli domanda se era mai stato condannato, egli risponde, che era stato condannato a dieci anni di lavori forzati. L'avv. Maurizio, a questo punto si oppone a che si senta il Brunenghi, tanto come testimone, che a semplice schiarimento, e fa instanza, che venga annullato il di lui esame, che fa parte del processo scritto.

Spiega quindi la distinzione accennata dal difensore Montesoro a proposito dei testimoni sentiti a schiarimento, e quelli abilitati soltanto a dare semplici indicazioni, dice, che il Brunenghi nel caso concreto non veniva a somministrare semplici indicazioni soltanto, ma a deporre dei fatti, che non si potevano verificare perché passati fra esso e l'imputato, e che non avevano lasciata alcuna traccia permanente.

Il Magistrato allora pronunciò non doversi sentire in modo alcuno il teste presentato dal Pubblico Ministero, e la difesa dichiarò sull'istante di rinunciare all'esame di altri testimoni prodotti ad infirmare occorrendo la deposizione del Brunenghi.

L'avv. Figari, prendendo a parlare nello interesse dell'accusa, riepilogò esattamente tutte le circostanze del fatto per dedurne essere il Satragno autore della grassazione imputatagli.

- Sostenne anche l'oratore della legge, che il reato di cui è caso era stato premeditato, e dedusse la premeditazione dall'interesse che aveva il Satragno a che fosse fatto l'imprestito al Cabitto, dal non essersi lasciato vedere in Carcare, dall'essersi nascosto nei campi, dall'impegno di partire per Biestro in quella notte oscura e piovosa, dall'aver previsto che il Cabitto sarebbe caduto un giorno o l'altro in un fosso -

utilizzò infine il Pubblico Ministeri i mendacii dell'imputato, ed in ispecie appoggiossi a quelli relativi all'aver lasciato il padrone prima di arrivare a Carcare, e di esser giunto a casa sua in Rocchetta Cairo verso le ore 8 e mezzo.

Ciò posto, l'oratore della legge ha conchiuso perché in senso degli art. 643 e 644 del Codice penale fosse condannato il Satragno alla pena di morte.

L'avvocato Montesoro era il primo a prendere la parola in difesa del Satragno; e posti da prima alcuni suoi dubbii circa la sussistenza del reato in genere, tolto argomento dall'inesattezza delle relazioni chirurgiche, e da molte circostanze di fatto risultate all'udienza, sosteneva poi che quand'anche si dovesse dire provato l'ingenere dell'omicidio commesso sulla persona del Cabitto, non si aveva però la prova specifica, sufficiente a carico del Satragno, il quale quindi non poteva dirsi convinto del crimine imputatogli.

E qui analizzati ad uno ad uno gl'indizii su cui poggiava il sistema dell'accusa, mostrava,

che fra tutti quegli indizii non ve n'era pur uno, che potesse dirsi urgentissimo, ma che si riducevano tutti ad indizii remoti, e tali,

che non potevano giuridicamente risguardarsi siccome capaci a produrre quel legale convincimento di cui ha pur bisogno il giudice se vuol condannare.

Esaminati poi tutti questi indizii nel loro complesso, mostrò del pari che anche sotto questo rapporto non bastavano a giustificare una sentenza di condanna, o che quanto meno, anche quando si fossero voluti apprezzare severissimamente, non avrebbero potuto sceverare ogni dubbio dall'animo del Giudice, e che quindi, dietro tutti i principii, nel dubbio, il Satragno doveva essere assolto.

[...]

Parlò infine il difensore della [circa la] fallacia della prova indiziaria, e sostenne che anche per ragionamenti ex tutiori [più sicuri], sarebbesi dovuta addottare la ipotesi proposta della difesa, e non già quella proposta dal pubblico Ministero; indi conchiuse, proponendo alla decisione del magistrato, le seguenti questioni in senso dell'articolo 577.

1. È provato, che la sottrazione dei denari al Cabitto sia avvenuta per violenza, o meglio, che la sottrazione di cui è caso, costituisca il reato di rapina?

2. È provato che la violenza, che si volesse riconoscere nella sottrazione dei denari sia ben diversa da quella che vorrebbesi dedurre dal solo omicidio?

3. È provato che non può essere avvenuto l'omicidio dopo il furto per togliersi il testimone del medesimo?

4. Conchiudeva il difensore, che lo scioglimento di queste quistioni lo assicurava della vita del suo difeso.

Nessuna replica aveva più luogo da parte del Pubblico Ministero, ed il Presidente allora rivoltosi all'imputato gli disse, se aveva più ad aggiungere qualche cosa a quanto erasi detto dai difensori. L'imputato disse: "Pensino bene a quello che fanno, pensino bene le VV.EE., perché io sono innocente: quando saranno colla candela dell'agonia, dovranno render conto di questa sentenza".

Il Presidente ha assicurato l'imputato, che il Magistrato avrebbe ben esaminate le cose colla sua solita imparzialità ed esattezza, e quindi disse, che la sentenza sarebbe stata pronunciata il giorno 11 del corrente.

Questa mattina (ore 11) il magistrato ha pronunciato la sentenza. - Il Satragno è condannato alla pena di morte.

Nota

[...] È da notarsi come la lanterna siasi trovata con un vetro rotto lontana dal cadavere quattro o cinque metri verso Biestro. È da notarsi come in bocca al defunto siensi rinvenuti pochi zolfanelli ed un fico secco.

Tratto dal "Supplemento al numero 26 della Gazzetta dei Tribunali", Genova, lunedì, 11 aprile 1855.

Bruno Chiarlone

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