La Direttiva Europea n. 54 del 2006 sancisce il principio “delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego” recepita in Italia con il D.Lgs. n. 5/2010.
Ne deriva quindi il riconoscimento, alle donne, del diritto di accedere a qualunque lavoro in condizioni di parità con gli uomini ed il diritto al medesimo trattamento nello svolgimento dello stesso impiego. Il fine è quello di eliminare le disuguaglianze di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro.
E’ vietata la discriminazione per ragioni legate al sesso, allo stato di gravidanza, alla maternità e paternità, invece devono essere garantite la parità di trattamento economico per la medesima mansione e la mobilità verticale nella carriera. Si compie un trattamento discriminatorio sul luogo di lavoro, quando il datore di lavoro si comporta in modo da generare un trattamento differente nei confronti di uno o più lavoratori determinati rispetto a quello tenuto nei confronti della generalità di essi e questo trattamento non è giustificato da alcuna ragione ma solo da fattori (come il sesso, la razza, la fede, l’età) del tutto irrilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. E’ vietato anche il “gender pay gap” (disparità retributiva di genere) ossia la disparità tra la retribuzione di uomini e donne basata sulla differenza media della retribuzione lorda oraria (al lordo di tassazione e contribuzione) sanzionando il datore di lavoro con un’ammenda da 250 a 1.500 euro. Da uno studio compiuto dalla Commissione Europea risulta che in Italia le donne guadagnano in media per ogni ora lavorata il 4,9% in meno rispetto agli uomini.
Si parla di discriminazione diretta quando un lavoratore viene trattato in maniera meno favorevole rispetto ad un altro che si trova in situazione analoga; mentre di discriminazione indiretta quando una disposizione, una prassi, un comportamento apparentemente neutro mette una persona per motivi di razza, sesso, età ecc. in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre. Paragonabili alle discriminazioni sono le molestie ovvero i comportamenti che violano la dignità di una persona e creano un clima intimidatorio, umiliante, ostile ed offensivo ed il mobbing ovvero comportamenti che impediscono ad un soggetto di poter lavorare serenamente e lo costringono addirittura al licenziamento. Di questi ultimi due argomenti ne parlerò più approfonditamente nel prossimo post.
Dott.ssa Roberta Bomè
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