Il Jobs Act, ora definitivamente Decreto Legislativo 81/2015, apporta modifiche anche al contratto di lavoro a tempo parziale, meglio noto come part time.
Riportiamo i cambiamenti più significativi che, in questa nuova tornata legislativa, interessano soprattutto le lavoratrici ed i lavoratori che hanno necessità di trasformare il proprio contratto a tempo pieno in contratto part time per esigenze di genitorialità, per l'assistenza a persone non autosufficienti o per ridotta capacità lavorativa duvuta a malattie oncologiche o degenerative.
Per far emergere punti critici ed opportunità della nuova disciplina del part time, invitiamo tutti i lettori a dare segnalazioni o indicazioni riguardo questa particolare modalità di lavoro.
Lavoro supplementare: sono ore di lavoro supplementare quelle prestate dal lavoratore in aggiunta alle ore stabilite al momento dell'assunzione (mettiamo 20 a settimana) fino al raggiungimento dello standard contrattuale (solitamente 40 ore per settimana).
Novità
- Causale libera: i contratti collettivi di lavoro non saranno tenuti a indicare i motivi speciali per ricorrere al lavoro supplementare;
- Inadempimento contrattuale: il rifiuto ingiustificato di prestare lavoro supplmentare può configurare inadempimento. È stato rimosso il divieto esplicito di licenziare il lavoratore per aver rifiutato il lavoro supplementare;
- Maggiorazione: se non è disciplinato dal contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere fino al 25% di ore settimanali in più al dipendente (quindi, passare da 20 a 25 ore) che, se accetta, ha diritto ad una maggiorazione del 15% sulle ore supplementari (se la paga oraria normale è di 7,5€, quindi, per le ore supplementari prenderà 8,62€).
Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali.
Novità: il nuovo decreto si limita a specificare che ora il lavoro straordinario è possibile in tutti i tipi di rapporto di lavoro part time.
Clausole elastiche: le vecchie clausole flessibili (spostamento della prestazione lavorativa nel tempo – quindi in un part time di tre giorni a settimana, la possibilità di spostare l'orario lunedì-mercoledì a mercoledì-venerdì) ed elastiche (allungamento della prestazione lavorativa – quindi da 6 a 7 ore al giorno o un giorno in più a settimana) vengono accomunate con alcune significative differenze.
Novità
- Se la disciplina da contratto collettivo (anche territoriale o aziendale) non regola espressamente clausole elastiche nel part time, datore e lavoratore potranno concordarle solo davanti alle commissioni di certificazione.
- In questo caso, il patto deve necessariamente prevedere che il datore di lavoro non possa richiedere questa elasticità con meno di due giorni di preavviso;
- Il limite massimo dell'elasticità è del 25% di eccedenza sulla normale retribuzione annua;
- Le ore lavorate in eccedenza saranno retribuite con una maggiorazione del 15%.
Trasformazione del rapporto: facoltà del lavoratore di chiedere di passare da tempo pieno a part time:
Novità Congedi parentali: il riferimento è alTesto Unico su maternità e paternità. Ricordando che i permessi di assentamento per i genitori sono di 12 mesi entro i primi 12 anni di vita del bambino/a, la nuova legge sul part time consente al lavoratore di scegliere tra il congedo parentale e la trasformazione, che può chiedere una volta sola, del contratto in part time, riducendo il proprio orario di lavoro fino al 50%. In questo caso il datore è obbligato a concedere la trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
Novità Patologie oncologiche e Malattie cronico-degenerative: se la commissione medica istituita presso l'azienda accerta una ridotta capacità lavorativa della persona, questa ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time.
Legge 104: i lavoratori che assistono coniugi, figli, genitori o altre persone conviventi come indicato dalla legge 104 del 1992, hanno priorità nella trasformazione del contratto.
Simone Caroli