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Partite I.V.A. “spente” : c’è tempo fino al 4 ottobre per chiuderle

Creato il 12 luglio 2011 da Zero39

Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”

L’art. 23, comma 23, del D.L. n. 98 del 06.07.2011 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 06.07.2011 ed entrata in vigore in pari data -, la c.d. manovra finanziaria, stabilisce che “I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente“. Pertanto, entro il 4 ottobre 2011 i titolari di Partita I.V.A. che, nonostante l’obbligo, non abbiano presentato la dichiarazione relativa agli ultimi tre esercizi – possono regolarizzare la propria situazione presentando la dichiarazione di cessazione di attività e pagando la sanzione ridotta di Euro 129,00. A tal fine, con la risoluzione n. 72 del 11.07.2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice di tributo “8110″, denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del dPR 633/1972 – Sanatoria di cui all’articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011“. In sostanza, il contribuente potrà versare la sanzione dell’importo sopra citato mediante il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi
“, indicando:
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    - la lettera “R” nel campo “tipo“;
    - la partita Iva da cessare nel campo “elementi identificativi”;
    - il codice tributo nel campo “codice”;
    - l’anno di cessazione dell’attività  – nel formato AAAA  – nel campo “anno di riferimento”. 

 Roma, 12 luglio 2011   Avv. Daniela Conte

RIPRODUZIONE RISERVATA

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