Il patent box è una misura agevolativa dal punto di vista fiscale ed è applicabile sui redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno a partire dal 2015. L'obiettivo che il ministero per lo Sviluppo Economico intende perseguire è sostenere la competitività delle imprese in modo che possano reggere alla globalizzazione dell'economia mondiale. La normativa si pone in rapporto di continuità con quella applicata in altri Paesi dell'Unione Europea come Belgio, Francia, Gran Bretagna ed altri, al fine di armonizzare, dal punto di vista fiscale, le varie normative e disincentivare la collocazione dei beni immateriali in Paesi diversi dall'Italia in cui vi è una fiscalità maggiormente favorevole per le attività di ricerca e sviluppo. Il patent box si pone in armonia anche con le raccomandazioni dell'OCSE.
Riferimenti normativi
Il patent box è introdotto nel nostro ordinamento con la legge di stabilità 2015 (L.190 del 2014), mentre le misure attuative sono state stabilite con decreto nel Ministro per lo Sviluppo Economico di concenrto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere applicato ai titolari di reddito di impresa derivato dall'utilizzo di beni immateriali.
Chi può beneficiare del patent box?
Possono beneficiare dell'agevolazione sia le imprese (imprese individuali, società, trust, stabili organizzazioni) che hanno sviluppato in proprio i beni immateriali, sia le imprese che invece hanno acquisito il diritto allo sfruttamento da altri soggetti, ad esempio le imprese che hanno comprato il brevetto o hanno commissionato la ricerca e lo sviluppo ad un ente di ricerca, pubblico o privato. Rientrano in tale categoria i redditi derivanti dallo sfruttamento di software protetto da copyright, brevetti, anche se in corso di concessione, marchi disegni e modelli che siano giuridicamente tutelabili, ovvero registrati o in corso di registrazione, infine possono usufruire della tassazione agevolata del patent box anche le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali.
L'agevolazione non può essere applicata alle società che sono assoggettate a procedure fallimentari, in liquidazione o in amministrazione straordinaria. Questa limitazione è dovuta al fatto che tali attività non sono dirette alla continuazione dell'esercizio di attività d'impresa, inoltre per esse si applicano criteri diversi da quelli ordinari per la determinazione del reddito.
Dal punto di vista territoriale la normativa si applica ai titolari di reddito residenti italiani, oppure residenti nei Paesi con i quali vige un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale.
Regime opzionale
Il regime di tassazione agevolata è di tipo opzionale, quindi spetta al titolare scegliere se accedere a tale regime oppure restare assoggettato ad una tassazione di tipo ordinario. Inoltre vige per 5 periodi di imposta successivi rispetto a quello in cui si esercita l'opzione, è irrevocabile e rinnovabile.
Per esercitare l'opzione è prevista una fase di transizione in cui occorrerà comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tale scelta, mentre trascorsi i primi due anni dal periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2014, basterà comunicare l'opzione nella dichiarazione dei redditi.
La quota soggetta ad agevolazione fiscale è calcolata in base al rapporto tra i costi sostenuti per lo sviluppo, per il mantenimento e accrescimento del bene immateriale ed i costi complessivi, tale risultato deve quindi essere moltiplicato per il reddito generato dal prodotto immateriale. Ciò che si ricava è la quota di reddito agevolabile, a cui si applicano le percentuali del 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% dal 2017.
In base alla normativa, tra i costi che possono essere oggetto di agevolazione fiscale patent box vi sono, oltre ai costi di ricerca e sviluppo, anche anche quelli relativi alla presentazione, comunicazione e promozione del bene stesso, in poche parole si tratta dei costi per le campagne pubblicitarie. La normativa di attuazione precisa che sono considerati costi validi per usufruire del patent box, anche quelli sostenuti per la protezione del marchio e per evitare la contraffazione.
Al fine di determinare il rapporto tra i costi sostenuti e il reddito prodotto dal singolo bene immateriale, non è possibile invece tenere i considerazione gli interessi passivi, le spese riferite agli immobili e tutti quei costi che non possono essere collegati ad uno specifico progetto industriale. Solo per il primo periodo di imposta, oltre a calcolare i costi sostenuti nell'anno a cui la dichiarazione si riferisce, possono essere tenuti in considerazione anche i costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti, questa agevolazione è dovuta al fatto che spesso le attività di ricerca e sviluppo iniziano molto prima rispetto al periodo in cui è possibile sfruttare l'idea o il brevetto e quindi sarebbe inopportuno non considerare anche i costi sostenuti negli anni antecedenti rispetto a quello in cui è iniziato lo sfruttamento economico.
Una volta determinati i costi, occorre determinare il reddito di impresa sul quale si va ad applicare l'agevolazione vista. Anche in questo caso vi sono delle importanti novità perché l'articolo 10 della normativa di attuazione stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito, non devono essere calcolate quelle somme derivanti dalla cessione del bene immateriale che sono reinvestite, per una quota almeno pari al 90%, in attività di ricerca e volte a sviluppo, mantenimento di altri progetti immateriali. Le somme devono però essere tracciabili e utilizzate attraverso contratti di ricerca a università, start up, società, istituti che si occupano di ricerca, sia autonomi, sia controllati o che controllano la società richiedente il beneficio della tassazione agevolata con il patent box.
Agevolazione anche sull'Irap
La detassazione riguarda non solo le imposte sui redditi, ma anche l'IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Queste le linee generali per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal patent box a partire dall'anno 2015.
Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!
