avvocato Antonio Savio
Va ricordato in merito, che il Codice (art.155) stabilisce che sia il giudice a valutare l’affido condiviso da mettere in atto solo dopo aver compiuto alcune verifiche preventive mentre l’affido esclusivo del minore ad un solo genitore viene deciso solo se quello condiviso crea problemi o pregiudizi al minore stesso. In tal caso, spiega l’avvocato, in sede di separazione era stata condotta su disposizione del giudice, una valutazione di idoneità della donna ad esercitare i diritti connessi all’affido condiviso, come ad esempio la partecipazione nelle scelte di vita del figlio come la scelta della scuola o del corso da frequentare. Il risultato supportava la tesi della non idoneità della madre rea di tenere un comportamento troppo libertino senza impartire sufficienti regole di vita al minore. Il figlio maggiore invece, in piena crisi adolescenziale all’epoca dei fatti, manifestava reazioni tipiche dell’età come ad esempio l’insofferenza nei confronti delle regole e stili di vita imposti dai genitori e un rapporto conflittuale con il padre. E’ ovvio che se l’affidamento fosse di tipo esclusivo, questo impedirebbe al coniuge non affidatario il coinvolgimento nelle decisioni provocando possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico del figlio. “Si tratta di un accertamento insolito e svilente per la madre. L’udienza è fissata per il 19 novembre ma non intendiamo assolutamente accettare l’affidamento esclusivo – sottolinea categorico il legale -. Presumibilmente il giudice, come accaduto in sede di separazione giudiziale, nominerà un esperto in grado di analizzare il rapporto fra genitori e figli e le personalità dei genitori”. “L'affidamento esclusivo – conclude l’avvocato Savio - viene generalmente chiesto apportando argomentazioni oggettive ben più gravi ed evidenti, come l'aver commesso reati gravi o presentare una dipendenza da alcool o droga".di Serena Baronchelli