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Il decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), all'art. 5 ha previsto che l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata sia esteso alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane dal 21 ottobre 2012.Le imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione, da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo PEC.Entro 6 mesi dal 20 ottobre 2012, verrà istituito il pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, al quale potranno accedere le pubbliche amministrazioni, i professionisti e le imprese in esso presenti.