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Penalizzati i dottori agronomi: PAN (meglio sarebbe PAR) ma il consulente così com’è non va!

Creato il 25 aprile 2015 da Antoniobruno5
Penalizzati i dottori agronomi: PAN (meglio sarebbe PAR) ma il consulente così com’è non va!
È l’effetto dell’evoluzione, in salsa europea, del servizio di assistenza tecnica, uno dei talloni d’Achille della nostra agricoltura, legata però in maniera specifica alla difesa – almeno integrata – delle colture. Il Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile degli agrofarmaci (Pan, Decreto 22 gennaio 2014) ne traccia i compiti, impone alcuni adempimenti e attribuisce a questa figura professionale l’onore e l’onere di traghettare le aziende agricole verso la terra promessa della sostenibilità. Possibile?I tecnici non sono figure aliene, sono già in mezzo a noi. A decorrere dal prossimo 26 novembre dovranno però dotarsi di uno specifico certificato di abilitazione. Un requisito obbligatorio per svolgere la loro attività nell’ambito dei nuovi Psr (Piani di sviluppo rurale).
Alcuni Paesi membri come l’Ungheria gli hanno concesso alcune opportunità, attraverso ad esempio la ricettazione obbligatoria degli agrofarmaci, altri come la Francia hanno previsto che ogni azienda abbia un consulente. ma non è il caso dell’Italia.
Quello che non va! Il D.Igs 14 agosto 2012, n. 150 introduce una nuova figura professionale, il "consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari", che si va ingiustamente a sovrapporre alla figura del dottore agronomo e forestale, e che risulterà abilitato, non a seguito di un esame di Stato, bensì sulla base di semplici certificazioni rilasciate dalle singole Regioni previa mera partecipazione ad un corso, in evidente violazione del dettato costituzionale Dottore agronomo, consulente in difesa fitoiatrica è uguale al consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari.Si crea un'evidente disparità, ponendo il "consulente" in una posizione di favore rispetto al dottore agronomo, ledendo così il principio costituzionale di uguaglianza di fronte alla legge. Infatti il dottore agronomo risponde ad una serie di obblighi e responsabilità introdotti dalla recente riforma delle professioni e tendenti al rafforzamento della tutela dell'interesse pubblico (assicurazione obbligatoria, formazione continua, rispetto del codice deontologico e la soggezione al potere disciplinare), il consulente in possesso della certificazione risponderà esclusivamente a logiche di mercato.Il concetto di "terzietà" è solo "apparente" Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 11072009. L'incompatibilità non riguarda l'agrofarmacia, che può avere o continuare ad avere alle proprie dipendenze una o più persone abilitate alla vendita ed altre abilitate alla consulenza!... ma il consulente, cosa fa?   Lo si evince, indirettamente, nell'allegato C, dove elenca i criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni Sospensione Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologicaRevoca: Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti di fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica. Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.Il CONAF ha proposto: 'l'atto fitoiatrico, in una forma "tracciabile";

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