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Pensione ai superstiti: debuttano i vincoli

Creato il 28 gennaio 2015 da Robertoborz
PENSIONE AI SUPERSTITI: DEBUTTANO I VINCOLI
PENSIONE AI SUPERSTITI: DEBUTTANO I VINCOLI
L’hanno definita la norma "anti badanti" ed è finalizzata a impedire che matrimoni di comodo, tra un soggetto anziano e uno più giovane, diano diritto a una pensione di reversibilità pagata per intero. 
La stretta è in vigore per effetto dell’articolo 18, comma 5, della legge 111/2011 e prevede che l’importo della prestazione sia ridotto per le pensioni ai superstiti (di reversibilità, cioè provenienti da pensionato, o indirette, cioè provenienti da assicurato) nell’ipotesi in cui il coniuge deceduto aveva contratto il matrimonio in un’età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni.
In maniera specifica, l’abbattimento sarà pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. 
Queste regole non si applicano in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta invariato il regime di cumulabilità previsto dalla legge n. 335/95 (articolo 1, comma 41) che regola il cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del coniuge superstite.
Alla luce di queste novità, vediamo di seguito i requisiti attuali per aver diritto alla pensione ai superstiti. 
La pensione ai superstiti
Si tratta di una prestazione erogata a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti.
La pensione ai superstiti si divide in:* pensione di reversibilità, quando il deceduto era titolare di una pensione diretta di:vecchiaia, anzianità, inabilità o di invalidità;* pensione indiretta, quando il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato; vengono considerati superstiti di assicurato quelli del titolare di assegno ordinario di invalidità, dato che lo stesso assegno non è reversibile.
Requisiti contributivi del defuntoPer far scattare il diritto alla pensione, da parte dei superstiti, è necessario che il deceduto fosse in possesso dei seguenti requisiti, in via alternativa:* quelli previsti, dalla vecchia normativa, per la pensione di vecchiaia, cioè 780 contributi settimanali;* quelli per l’assegno di invalidità, cioè 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso.
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti citati, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno.

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