La legge di stabilità del 23 dicembre 2014 ha modificato le disposizioni per quanto attiene la penalizzazione percentuale per coloro che, pur avendo raggiunto il requisito delle annualità di contributi versati, non abbiano compiuto almeno 62 anni d’età. Detto ciò, dal primo gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, le riduzioni percentuali previste per l’accesso alla pensione anticipata, ossia prima dei 62 anni, non trovano applicazione.Pertanto non dovrà essere applicata la decurtazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo, pari ad un punto percentuale per ogni
anno di anticipo al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e a due punti percentuale per ogni ulteriore anticipo rispetto ai 60 anni. L’Istat ha peraltro disposto l’adeguamento dei requisiti pensionistici per l’aumento della speranza di vita. Il provvedimento prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di accesso alla pensione sono incrementati di 4 mesi. Pertanto, dal 1.1.2016 al 31.12.2018, per la pensione anticipata occorreranno 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre la pensione di vecchiaia si potrà conseguire con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica.