Secondo quanto disposto dall’art. 9 l. n. 898/70, la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge deve essere compiuta tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge. Tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro al quale conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell’ambito dell’art. 5 della medesima legge, fermo restando che alla durata del matrimonio può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo nella ripartizione della pensione.
Cassazione Civile, Sez. I, 17.12.2010, n. 25564
Teramo, 19 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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