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Pensioni: Adeguate le pensioni fino a 1.400 euro

Creato il 14 febbraio 2015 da Robertoborz
Pensioni: Adeguate le pensioni fino a 1.400 euro
Blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps (1.405,05 euro lorde mensili). La misura di contenimento della spesa è contenuta all’articolo 24, comma 25 del decreto legge 201(legge 214/2011).
La perequazione rispetto alla variazione del costo della vita accertato dall’Istat sarà invece al 100% per le pensioni fino a tre volte i trattamenti Inps.
La regola.La rivalutazione o perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è un aumento applicato annualmente alle pensioni, sia del settore pubblico che del settore privato, in base all’articolo 14 della legge 724/1994, per evitare che il potere d’acquisto sia eroso dall’inflazione.
Ogni anno, con decreto del ministero dell’Economia, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, viene stabilita la variazione previsionale, stimata in via provvisoria, ed espressa in percentuale, da applicarsi dal mese di gennaio sull’importo della pensione mensile. 
Contestualmente viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva, da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.
La differenza tra la variazione previsionale e quella definitiva determina un conguaglio, da applicare alle pensioni, che può essere:* positivo, se la variazione definitiva è stata superiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene corrisposta al pensionato in aggiunta alla pensione;* negativo, se la variazione definitiva è stata inferiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene sottratta dall’importo della pensione percepita dal pensionato.
Adeguate le pensioni fino a 1.400 euro.
L’adeguamento si applica dal 1°gennaio di ogni anno, per cui nel mese di gennaio la pensione subisce sia un aumento, rispetto a quanto è stato stimato, in via previsionale, per l’anno corrente, sia il conguaglio, negativo o positivo.
Di norma, l’aliquota stabilita dal decreto si applica integralmente solo alle pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo.
Per quelle di importo compreso da tre volte a cinque volte la percentuale viene ridotta al 90% mentre per gli importi superiori a cinque volte viene applicato un aumento pari al 75% dell’aliquota.
La necessità di risparmiare.
La riduzione sulla perequazione automatica delle pensioni è stata una delle misure oggetto delle manovre, a partire dal Dl 98/2011, per finire con l’opzione contenuta nel Dl 201/2011.
La finalità è tagliare la spesa pubblica. 
Con la prima manovra, l’articolo 18, comma 3, del decreto legge 98/2011 (legge 111/2011) si è stabilito–a titolo di concorso al consolidamento degli obiettivi di finanza pubblica, per il 2012 e 2013 che la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa sulla quota di pensione che supera cinque volte il trattamento minimo, cioè oltre i 2.304,85 euro. 
Per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo (1.382,91 euro), invece, la rivalutazione è confermata al 100 per cento.
Per le pensioni di importo compreso fra tre e cinque volte il trattamento minimo il coefficiente di rivalutazione è stato confermato al 70 per cento.
Per le pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo, ma inferiori al limite compresa la rivalutazione, l’indicizzazione veniva comunque garantita fino al limite maggiorato, per evitare che la pensione risultasse poiinferiore alle pensioni in partenza al di sotto dei 2.304,85 euro ma oggetto della rivalutazione.
Il taglio alle rivalutazioni collegate all’indice Istat sarebbe stato annullato dal 2014
Tuttavia, le previsioni del decreto 98, legge 111, sono state abrogate con il decreto legge 201/2011, che ha ridotto il bacino della rivalutazione.
Il taglio 2012-2013Con la manovra di Natale, nella versione originaria, si era stabilito che la rivalutazione automatica delle pensione, per il biennio 2012-2013, sarebbe stata riconosciuta al 100% esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, pari a 937 euro lordi mensili.
Invece, per gli importi superiori a due volte il trattamento minimo Inps non sarebbe spettato alcun aumento.
Successivamente, durante la conversione in legge, è stato previsto l’innalzamento dell’asticella da due volte il trattamento minimo Inps a tre volte. Si è dunque ampliata la platea dei pensionati che si vedranno perequate, per il biennio 2012-2013, la pensione al 100% dell’inflazione: si tratta di quanti percepiscono una pensione di 18.265,65 euro lordi all’anno/1.405,05 lordi mensili.
Per garantire omogeneità di trattamento, è stato, comunque, stabilito che, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (pari a 1.441,58 euro).
Per i trattamenti superiori a 1.441,58 euro, quindi, non sarà assicurata alcuna copertura all’inflazione.
Al fine di definire la soglia sulle singole pensioni (circa 1.405 euro mensili) si prenderà a riferimento il reddito pensionistico totale del pensionato.

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