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Pensioni della scuola: classe 52 e Quota 96. Un pasticciaccio

Creato il 02 dicembre 2012 da Yellowflate @yellowflate

Pensioni della scuola: classe 52 e Quota 96. Un pasticciaccio Una interessante intervista è quella riportata su AffariItaliani. Il problema trattato è quello delle pensioni della scuola, mentre, l’intervistato è il prof. Ferdinando Imposimato, magistrato di vaglia e Presidente onorario della Corte di Cassazione.

Sul tema delle pensioni scuola, di Quota 96 e Classe 52 ormai ne scriviamo quasi un anno cercando costantemente aggiornamenti su quel che gira intorno alla faccenda.

Per Imposimato ci sarebbe ci sarebbe un errore, “L’errore è contenuto in una ‘norma di salvaguardia’ che esclude dagli effetti della riforma i lavoratori che possano vantare i requisiti maturati fino al 31 dicembre 2011. Questa data unica, e apparentemente equanime, non ha tenuto conto della specificità, lavorativa e pensionistica, del Comparto Scuola, che è basata, per garantire il buon funzionamento dei processi educativi e didattici, non sull’anno solare ma sull’anno scolastico.
I pensionamenti del Comparto Scuola sono regolati ancora, non essendo stato abolito, dall’art. 1 del D.P.R. 351/1998, che vincola la cessazione dal servizio «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». Questo vincolo, penalizzante per i suddetti lavoratori, ha come contrappeso una seconda norma, anch’essa tuttora vigente, l’articolo 59 della Legge 449/1997, in cui è specificato che per «il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno». È curioso però osservare che, proprio in virtù di queste due norme, il personale scolastico, che poteva vantare requisiti maturabili al 31 dicembre 2011, era già in pensione o avrebbe comunque potuto ottenerla indipendentemente dalla ‘norma di salvaguardia’ della ‘Riforma Fornero’. Quella ‘norma di salvaguardia’, per avere effetto sui lavoratori della scuola, avrebbe dovuto preservare – in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 351/1998 e dell’art. 59 della Legge 449/1997 – il personale che maturava i diritti nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, e comunque entro il 31 dicembre 2012″.

L’applicazione delle norme sulla pensione al personale scuola sarebbe un tremendo pasticcio dove probabilmente alcune norme vengono applicate in modo scorretto creando una sorta di ingiustizia, così dice il professor Imposimato:

“. Trascurando di applicare, come sarebbe stato giusto e costituzionalmente legittimo, le norme speciali vigenti per il Comparto Scuola, la ‘Riforma Fornero’ ha prodotto una grave ingiustizia e ha costretto il MIUR a un dettato, per così dire, ‘schizofrenico’. Non bisogna dimenticare che se  ci sono principi generali  che disciplinano la materia della pubblica amministrazione e norme speciali che riguardano la Scuola, prevalgono le norme speciali rispetto a quelle generali, di cui le seconde sono complementari. Questo si ricava dai principi generali del diritto  e dalla  giurisprudenza  della Magistratura amministrativa”.

Attualmente però sembra che il sottosegretario Polillo, abbia riconosciuto l’errore ma è pure vero che non si è ancora riusciti a sanare quello che nei mesi è diventato un contenzioso, per Imposimato  ”Viene infatti qui violato il principio di cui all’art 3 della  Costituzione per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. Tuttavia la mancanza di risorse finanziarie non può giustificare l’esclusione dagli effetti della riforma i lavoratori che non vantino requisiti maturati fino al 31 dicembre 2011. Questa data unica, come ho già spiegato, si risolve in un’ingiustizia perché non tiene conto della specificità del Comparto Scuola e penalizza questa categoria di lavoratori senza eliminare la sicura illegittimità costituzionale della norma che intacca gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il Governo è infatti soggetto, come organo supremo della Pubblica Amministrazione, al principio fondamentale del buon andamento e della imparzialità dell’Amministrazione, anche e soprattutto quella scolastica, stabilito dall’art 97 della Costituzione repubblicana. La Scuola e i docenti sono il fondamento dello Stato. Ad essi sono affidate le speranze di un futuro migliore dei nostri giovani studenti ed essi non possono subire discriminazioni di alcun genere, soprattutto di carattere economico.
È evidente che il Governo doveva tenere conto della ‘specificità’ della situazione dei lavoratori scolastici, ma non lo ha fatto per un errore che non può risolversi a danno di una categoria benemerita cui tutti noi dobbiamo il massimo rispetto e la massima gratitudine”.

Per l’esperto magistrato il caso però non potrebbe essere risolto dal Giudice del Lavoro ma servirebbe un parere del TAR.

Corsivetto: Affari Italiani


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