Pensioni di anzianità: mini guida

Da Pukos

La Pensione di anzianità era un istituto che consentiva il collocamento a riposo per coloro che avessero raggiunto una determinata età anagrafica unitamente a 35 anni di contributi. La riforma pensionistica del Dicembre 2011 ha abolito dal 2012 l’istituto.

La pensione di anzianità era un tipo di pensionamento anticipato, alternativo alla pensione di vecchiaia, che consentiva al lavoratore di essere collocato a riposo al perfezionamento di un determinato requisito anagrafico unitamente a 35 anni di contributi. La pensione di anzianità è andata in soffitta a partire dal 2012 quando la riforma Fornero ha abrogato l’istituto e lo ha sostituito con la pensione anticipata.

Nello specifio il diritto si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età: quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi).

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

La Pensione di anzianità dal 2012 in poi

La pensione di anzianità continua a trovare effetto nei confronti degli oltre 160 mila esodati che sono rientrati o che rientreranno nella categoria dei “salvaguardati“; questi soggetti, com’è noto, manterranno in vigore le regole vigenti al 31.12.2011 anche per il periodo successivo al 1° Gennaio 2012, anno di entrata in vigore della Riforma Fornero. Si tratta dunque di una deroga, un’eccezione, che viene riconosciuta ai lavoratori che si trovano in condizione di fragilità economica e sociale.

Ecco dunque il riepilogo delle modalità di accesso alla pensione di anzianità con le vecchie regole a seconda delle varie casistiche possibili.

Dipendenti – Per i dipendenti pubblici e privati (uomini e donne) nel 2012 i requisiti da perfezionare sono quota “96″ con un minimo di 60 anni e 35 di contributi. Quindi per accedere alla pensione di anzianità si possono far valere 60 anni e 36 anni di contributi oppure 61 anni e 35 anni di versamenti. Dal 1° gennaio del 2013 i requisiti si alzano di un anno e vengono anche adeguati alla stima di vita Istat (3 mesi).

Pertanto da questa data in poi, è necessario raggiungere quota “97,3“, con un’età minima di 61 anni e 3 mesi ed almeno 35 di contributi. Dal 2016 in poi ci sarà un ulteriore adeguamento alla stima di vita Istat pari, è ancora una stima non ufficiale, a 4 mesi. Da questa data in poi sarà dunque necessario perfezionare quota 97,7 ed un’età minima di 61 anni e 7 mesi di età (oltre a 35 anni di contributi).

Ad esempio un lavoratore salvaguardato nato nel gennaio 1953 che può vantare 36 anni di contributi a gennaio 2014 maturerà i requisiti per la pensione di anzianità nell’Aprile 2014: per quella data avrà infatti 61 anni e 3 mesi di età e la somma età e contributi supererà quota 97,3 (36+61 e 3 mesi = 97,3).

Gli autonomi - Le stesse regole valgono anche per artigiani, commercianti e agricoltori per i quali le quote sono però più alte (96, 97 e 98) e comportano un’età minima più alta di un anno. Quindi nel 2012 sono necessari 61 anni e quota 97 (ed almeno 35 di contributi); nel triennio 2013-2016 diventano “98,3″ e 62 anni e 3 mesi di età; e dal 2016 salgono a “98,7″ e 62 anni e 7 mesi di età.

In alternativa alle quote la pensione di anzianità  può essere conseguita, indipendentemente dall’età anagrafica, con i 40 anni di contributi (2080 settimane), si tratta dei cd. “quarantisti” che possono pertanto accedere alla pensione anche con età inferiori a 60 anni e senza alcuna penalità a condizione però di aver raggiunto il solo requisito contributivo.

Il raggiungimento della quota per la pensione di anzianità è facilitato dal fatto che si tiene conto anche delle frazioni di età e di contribuzione, fermo restando che complessivamente quest’ultima non può essere inferiore a 35 anni. Supponiamo, tanto per fare un esempio, che un lavoratore dipendente possa far valere al 31 luglio 2012 60 anni e 6 mesi di età e una contribuzione di 35 anni e 6 mesi. In questo caso matura alla stessa data (31 luglio 2012 ) il requisito per la pensione di anzianità con la quota “96″. Il conteggio sarà effettuato in modo tale da utilizzare anche le frazioni minime con arrotondamenti fino al terzo decimale sia dell’età che dell’anzianità contributiva.

Come già detto per il raggiungimento di una determinata quota non si potrà utilizzare, però, la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Fermo restando che gli stessi periodi saranno considerati utili per maturare i 40 anni di contribuzione, sempre che senza di essi si raggiunga la soglia minima dei 35 anni.

Le finestre mobili – Per i soggetti che dal 2012 accedono alla pensione di anzianità restano in vigore anche le finestre mobili introdotte con il Dl 78/2010. Per i lavoratori dipendenti sono pari a 12 mesi dalla data di maturazione del requisito; per gli autonomi sono invece pari a 18 mesi. Ancora piu’ lunghe quelle per i quarantisti che dal 2012 scontano un differimento di un mese, di due mesi dal 2013 e di tre mesi dal 2014.

La complessità della normativa previgente può essere chiarita dalle seguenti tabelle.

Fonte: PensioniOggi


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