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Pensioni di vecchiaia

Creato il 22 gennaio 2013 da Giampierx
Sistema Retributivo:
Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.-
Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.-Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:
- al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
- al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
- erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
- con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare
L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).-
Sistema Misto o Pro Rata:
Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-
Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.-
Sistema contributivo:
Si applica ai lavoratori o lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal 01/01/1996 in poi.-
La pensione di vecchiaia si conseguirà dal 01/01/2008 con 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva; limite di importo = Importo della pensione pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale, (Anno 2009 euro 409,44 x 1,2 = 491,33 euro).-
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.-
Manovra Monti - Pensioni di vecchiaia dal 2012
Anno    Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici -  Lavoratori  - Lavoratori   pubblico   s. privato   s. privato   s. pubblico   settore   impiego   dipendenti   autonome   s. privato   autonomo
2012   66   62   63+6 mesi   66   66+6 mesi2013   66+3 mesi   62+3 mesi   63+9 mesi   66+3 mesi   66+9 mesi2014   66+3 mesi   63+9 mesi   64+9 mesi   66+3 mesi   66+9 mesi2015   66+3 mesi   63+9 mesi   64+9 mesi   66+3 mesi   66+9 mesi2016   66+7 mesi   65+7 mesi   66+1 mese   66+7 mesi   67+4 mesi 2017   66+7 mesi   65+7 mesi   66+1 mese   66+7 mesi   67+4 mesi2018   66+7 mesi   66+7 mesi   66+7 mesi   66+7 mesi   67+4 mesi2019   66+11 mesi   66+11 mesi  66+11 mesi  66+11 mesi   66+11 mesi2020   66+11 mesi   66+11 mesi  66+11 mesi  66+11 mesi   66+11 mesi2021   67+2 mesi   67+2 mesi   67+2 mesi   67+2 mesi   67+2 mesi2022   67+2 mesi   67+2 mesi   67+2 mesi   67+2 mesi   67+2 mesi2023   67+5 mesi   67+5 mesi   67+5 mesi   67+5 mesi   67+5 mesi2024   67+5 mesi   67+5 mesi   67+5 mesi   67+5 mesi   67+5 mesi2025   67+8 mesi   67+8 mesi   67+8 mesi   67+8 mesi   67+8 mesi2026   67+8 mesi   67+8 mesi   67+8 mesi   67+8 mesi   67+8 mesi2027   67+11 mesi   67+11 mesi  67+11 mesi  67+11 mesi   67+11 mesi2028   67+11 mesi   67+11 mesi  67+11 mesi  67+11 mesi   67+11 mesi2029   68+1 mese   68+1 mese   68+1 mese   68+1 mese   68+1 mese2030   68+1 mese   68+1 mese   68+1 mese   68+1 mese   68+1 mese2031   68+3mesi      68+3 mesi   68+3 mesi   68+3 mesi   68+3 mesi2032   68+3 mesi   68+3 mesi   68+3 mesi   68+3 mesi   68+3 mesi2033   68+5 mesi   68+5 mesi   68+5 mesi   68+5 mesi   68+5 mesi2034   68+5 mesi     68+5 mesi   68+5 mesi   68+5 mesi   68+5 mesi2035   68+7 mesi   68+7 mesi   68+7 mesi   68+7 mesi   68+7 mesi2036   68+7 mesi   68+7 mesi   68+7 mesi   68+7 mesi   68+7 mesi2037   68+9 mesi   68+9 mesi   68+9 mesi   68+9 mesi   68+9 mesi2038   68+9 mesi   68+9 mesi   68+9 mesi   68+9 mesi   68+9 mesi2039   68+11 mesi   68+11 mesi  68+11 mesi  68+11 mesi   68+11 mesi 2040   68+11 mesi   68+11 mesi  68+11 mesi  68+11 mesi   68+11 mesi2041   69+1 mese   69+1 mese   69+1 mese   69+1 mese   69+1 mese2042   69+1 mese   69+1 mese   69+1 mese   69+1 mese   69+1 mese2043   69+3 mesi   69+3 mesi   69+3 mesi   69+3 mesi   69+3 mesi2044   69+3 mesi   69+3 mesi   69+3 mesi   69+3 mesi   69+3 mesi2045   69+5 mesi   69+5 mesi   69+5 mesi   69+5 mesi   69+5 mesi2046   69+5 mesi   69+5 mesi   69+5 mesi   69+5 mesi   69+5 mesi2047   69+7 mesi   69+7 mesi   69+7 mesi   69+7 mesi   69+7 mesi2048   69+7 mesi   69+7 mesi   69+7 mesi   69+7 mesi   69+7 mesi2049   69+9 mesi   69+9 mesi   69+9 mesi   69+9 mesi   69+9 mesi2050   69+9 mesi     69+9 mesi    69+9 mesi   69+9 mesi   69+9 mesi


Finestre di uscitaFino al 31/12/2007, la pensione di vecchiaia, decorreva dal 1° giorno del mese successivo quello di maturazione dei requisiti di età e di contributi.-Dal 2008 la decorrenza della pensione si apre:
  • Per i lavoratori dipendenti = 3 mesi dopo il trimestre di maturazione dei requisiti.-
  • Per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista = 6 mesi dopo il trimestre di maturazione dei requisiti.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2009:
Pensioni superiori al minimo dal 1° gennaio 2009:
Aumento del 3,3% fino a euro 2.217,80.-
Aumento del 2,47% sulla quota di pensione oltre 2.217,80.-
ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
Anno 2010:

Pensioni superiori al minimo dal 1° gennaio 2010:
Aumento dello 0,7% fino a euro 2.291,00.-
Aumento dello 0,53% sulla quota di pensione oltre euro 2.291,00.-
Lavoratrici Pubbliche, novità dal 2010:
03/08/2009 - promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009:
In ottemperanza ad una sentenza della Corte europea, il governo ha deciso di innalzare gradualmente l'età della pensione di vecchiaia per le dipendenti pubbliche, finora fissata a 60 anni. La sentenza della Corte mira a correggere una disparità di trattamento a svantaggio dei dipendenti pubblici uomini, che invece vanno in pensione a 65 anni. Dunque a partire dal 2010 la soglia dei 60 anni sarà incrementata di un anno ogni due, raggiungendo nel 2018 i 65 anni, (2010 e 2011/61, 2012 e 2013/62, 2104 e 2015/63, 2016 e 2017/64, dal 2018/65). La norma salva le lavoratrici che hanno già superato questa soglia, che potranno quindi lasciare il servizio quando vogliono, ma non quelle che si sono già dimesse e attendono l'età della pensione. Nessuna novità invece per il settore privato, dove continua a valere il limite differenziato di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Lavoratrici Pubbliche, novità dal 2012:
10/06/2010 – Emendamento alla manovra sui conti pubblici  

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'equiparazione dell'età della pensione tra uomini e donne nel pubblico impiego.-
Attraverso un unico “scalone” fissato al primo gennaio del 2012. Cioè a quella data anche le donne andranno in pensione di vecchiaia a 65 anni con un innalzamento secco di quattro anni: da 61 a 65, appunto. Intervento che verrà inserito come emendamento alla manovra.-
Decreto legge 78 del 31 maggio 2010:
Le nuove finestre
: Le attuali finestre fatte a blocchi di tre e sei mesi vanno in soffitta. Dal prossimo anno nasce la finestra personale: si va in pensione 12 mesi dopo quello in cui sono stati raggiunti i requisiti per il diritto. Per i lavoratori autonomi il ritardo sale a 18 mesi. Esempio se il Sig. Rossi maturerà i requisiti a febbraio 2011, andrà in pensione a marzo 2012 (se dipendente) e da agosto 2012 (se autonomo o parasubordinato). E questo vale per le pensioni di anzianità e vecchiaia. Sono fuori dal sistema le pensioni ai superstiti e quelle di invalidità.-  
La scuola: Nessuna modifica per la scuola: si continuerà ad andare in pensione una sola volta l'anno, il 1° settembre o il 1° novembre per le accademie di danza, musica, conservatori, università, ecc.).- E continua a valere l'agevolazione secondo cui i requisiti per il pensionamento possono essere raggiunti anche dopo l'uscita dalla scuola, ma in ogni caso entro il 31 dicembre dello stesso anno.-
Il sistema attuale: Le modifiche indicate si applicano a partire dai requisiti raggiunti dal 1° gennaio 2011 in poi. Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2010 restano in vigore le attuali finestre. Per cui i lavoratori interessati potranno ancora sfruttare le uscite agevolate non solo a partire dalle prossime finestre di luglio e ottobre 2010, ma anche per le scadenze di gennaio e aprile 2011. Inoltre per particolari situazioni continuano a valere le attuali finestre anche per chi raggiungerà i requisiti oltre l'anno prossimo (persone in preavviso, lavoratori che vengono mandati a casa per limiti di età, collocati in mobilità, esodati da banche, ecc.).-
Non si perde il lavoro: E' escluso che in attesa dell'apertura della finestra il lavoratore dipendente possa essere licenziato dall'azienda. L'interessato, ha la garanzia di restare sul posto di lavoro fino all'apertura della finestra. Risultato? E' stata aumentata l'età di pensionamento, agendo non sul requisito anagrafico ma sulla finestra.-
Totalizzazione: Una forte stretta è prevista anche per le pensioni il cui diritto è raggiunto con il sistema della totalizzazione gratuita (sommando contributi versati in diversi fondi, ad esempio Inps e Inpdap). Ora la pensione  totalizzata è esclusa dalla finestra. Con le nuove c'è una mazzata: si applica la finestra dei lavoratori autonomi. Perciò la pensione sarà riscossa dopo 18 mesi. Sono escluse dalla modifica le pensioni ai superstiti e di inabilità.-
Adeguamento delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita:
Valori per l'anno 2011:
Sono basati sulla previsione di un aumento del costo della vita stimato all'1,4%
Le previsioni valgono a partire dal 1° Gennaio 2011
Pensioni superiori al minimo:
Aumento pari all'1,4% fino ad euro 2.304,85.-
Aumento pari all'1,05% sulla quota oltre euro 2.304,85.-
Manovra finanziaria 2011:

Rivalutazione tagliata:Cambia il sistema di adeguamento delle pensioni all'inflazione, per gli anni 2012-2013. Il nuovo testo stabilisce che la rivalutazione sia drasticamente ridotta per i trattamenti previdenziali superiori a 5 volte il minimo INPS (circa 2.380 euro lordi mensili). Questi soggetti riceveranno l'adeguamento solo per la quota di pensione inferiore a 1.430 euro al mese circa, nella misura del 70% . Sono così sostanzialmente salvi coloro che sono al di sotto dei 2.380 euro mensili, i quali però solo per la quota oltre i 1.430 euro al mese, in forza di una normativa già in vigore prima del decreto, si vedranno riconoscere la rivalutazione al 90%. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. In questo caso non si tratta di una minore rivalutazione ma di una decurtazione secca: sarà tagliato il 5 % della quota di pensione tra 90.000 e 150.000 euro annui, e il 10% di quella oltre i 150.000. Non sarà toccata la parte di pensione fino a 90.000 euro.-
Cambiano ancora le finestre:
Dal 2013 tutti i requisiti pensionistici relativi ad età e quote, saranno incrementati di 3 mesi: dunque ad esempio per conseguire il diritto pensione di vecchiaia serviranno per gli uomini 65 anni e 3 mesi (cui si aggiungeranno 12 o 18 mesi di ulteriore attesa). Scatta così con 2 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge del 2010, il meccanismo che lega i requisiti per la pensione alla crescita dell'aspettativa di vita. I successivi incrementi saranno decisi in base alle rilevazioni demografiche dell'Istat: secondo le stime attuali è previsto per il 2050 un innalzamento cumulato di 3 anni e 10 mesi.
Età pensionabile lavoratrici settore privato: I requisiti derivanti dall'aggancio automatico dell'aspettativa di vita, che saranno presumibilmente di 3 mesi nel 2013, per arrivare a 7 mesi nel 2016, a 11 mesi nel 2019, a 15 mesi nel 2022, a 19 mesi nel 2025, a 23 mesi nel 2028 e a 26 mesi nel 2031, saranno ulteriormente incrementati quando, dal 2015 al 2026, andrà a regime l'allineamento a 65 anni dell'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato, ora di 60 anni. Il requisito anagrafico sarà aumentato di 1 mese nel 2014, 2 mesi nel 2015, 3 mesi dal 2016, 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019, di 6 mesi nel 2020, di 6 mesi nel 2021, di 6 mesi nel 2022, di 6 mesi nel 2023, di 6 mesi nel 2024, di 6 mesi nel 2025, e di 3 mesi a decorrere dal 2026.-

Donne   Uomini    età-aum.s.v.-aum.età-Età aggiornata  -  nate entro   -      età-incr.vita - età agg.Anno 2011  60     -   -   60   31/12/1951   65   -   65Anno 2012  60    -           -   60   31/12/1952   65   -   65Anno 2013  60     3           -        60+3                  30/09/1953     65       3         65+3Anno 2014  60   3   1        60+4    31/08/1954     65       3         65+3Anno 2015  60   3   3   60+6   30/06/1955   65       3         65+3Anno 2016  60   7   6   61+1    30/11/1955   65       7         65+7Anno 2017  60   7   10   61+5   31/07/1956   65       7   65+7Anno 2018  60     7   15        61+10   28/02/1957   65   7         65+7Anno 2019  60   11   21      62+8     30/04/1957   65       11   65+11Anno 2020  60   11   27    63+2   31/10/1957   65   11   65+11Anno 2021  60    11      33     63+8   30/04/1958   65   11   65+11Anno 2022  60   15   39     64+6   30/06/1958   65   15   66+3Anno 2023  60   15         45   65        31/12/1958   65       15       66+3Anno 2024  60   15   51        65+6   30/06/1959   65   15   66+3Anno 2025  60    19      57   66+4   31/08/1959   65   19   66+7Anno 2026  60    19   60   66+7                  31/05/1960                65   19   66+7Anno 2027  60    19      60   66+7        65   19   66+7Anno 2028  60   23   60   66+11   65   23   66+11Anno 2029  60   23   60   66+11   65       23   66+11Anno 2030  60   23   60   66+11   65   23   66+11Anno 2031  60   26         60   67+2       65       26   67+2 Anno 2032  60   26         60   67+2    65   26   67+2

Una volta raggiunti i requisiti pensionistici, per andare in pensione, bisognerà poi attendere l'apertura della propria finestra, quindi ulteriori 12 mesi per chi ha versato solo contributi da lavoro dipendente, e 18 mesi per chi ha versato contribuzione da autonomo o mista.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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