In questi giorni mezza Italia è percorsa dall'ansia, tutto ciò è dovuto al Decreto legge 201/2011,in discussione alle Camere, che ha tra i vari punti quello inerente alla riduzione delle spese, e sopratutto parla di pensioni, ovunque le discussioni dei lavoratori hanno come oggetto il termine pensione, tutti fanno calcoli e molti azzardano, sin troppi. Sulla rete, spuntano come funghi calcolatori che altro non fanno se non generare terrore, i caf poi sono sommersi da migliaia di chiamate e tutti si recano o contattano chi può dare un risposta, qualsiasi essa sia. Di tante pensioni si parla ma quasi nessuno affronta il problema dei lavoratori della scuola che non vanno in pensione il 1 di gennaio bensì il 1 di settembre! Abbiamo cercato per i nostri lettori alcuni spunti utili, e quello che ci viene spontaneo è ricordare a tutti di leggere lArt. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui noi, riportiamo come fa AetnaNet che per il momento ci sembra la fonte meglio aggiornata. Ecco nei dettagli la sezione riguardante il comparto scuola altresì detto Lavoratori della Conoscenza.
Comma (=C) 1. (Principi) [...]
C.2. (Pro-rata) A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. (Per tutti e senza eccezione)
C.3. ( Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizion i) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) "pensione di vecchiaia ", conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) "pensione anticipata",conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18. (Fine della "pensione di anzianità)
C.4. (Flessibilità) [...] (Incentivi fino a 70 anni)
C.5. (Soppressione regime decorrenze- c.d. "finestra"). Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto (Fine delle finestre mobili)
C.6 e 7. (Pensione di vecchiaia) Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome [...]
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi [...]
C.7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l' importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. [...]
C.8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
C.9. (Clausola età minima pensione di vecchiaia ordinaria riformulata - cfr. articolo 5 legge n. 183/2011) [...] (Dal 2022, 67 anni di età per tutti)
C.10 e 11. (Pensione anticipata) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. (In Parlamento, questo comma potrebbe subire modifiche)
C.11. (Requisito minimo di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo) Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. (Età 63 anni, 20 anni di contributi e assegno di pensione non inferiore ad un certo importo)
C.12 e 13. (Adeguamento agli incrementi della speranza di vita) A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate modifiche: [...]
C.13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale [...] (Prima era triennale)
C.14.(Esenzioni) [...] (Maturazione dei diritti cquisiti al 31/12/2011)
C.15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria [...]
C.16.(70 anni e coefficienti) [...] (Viene esteso il sistema di aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fino a 70 anni)
C.17. (Mansioni usuranti) [...] (Non interessa i LdC, lavorare a scuola non è usurante!)
C.18 e 19. (Totalizzazioni) [...]
C.20. (Esenzioni per la pubblica amministrazione) [...]
C.21. (Contributo solidarietà fondi speciali) [...]
C.22. (Aumento contributivo lavoratori autonomi) [...]
C.23. (Revisione contributiva in agricoltura) [...]
C.24. (Enti previdenziali di diritto privato dei professionisti) [...]
C.25. (Rivalutazione pensioni e norma di salvaguardia) [...] (Probabilmente sarà modificato a favore degli assegni sotto 1400 €)
C.26. (Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti gestione separata) [...]
C.27. (Accantonamento risorse per politiche) [...]
C.28. (Modalità di accesso graduale e di decontribuzione parziale) [...] (Commissione per studiare il contributivo)
C.29. (Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale) [...] (Per lavorare informati)
C.30. (Tavolo di confronto con le parti sociali) [...]
C.31 e 32. (TFR di importo elevato) [...] (Non si riferisce certo ai LdC, Lavoaratori della Conoscenza !) (fonte Aetnanet)