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PENSIONI: I requisiti per gli addetti ad attività faticose

Creato il 28 gennaio 2015 da Robertoborz

PENSIONI: I requisiti per gli addetti ad attività faticosePENSIONI: I requisiti per gli addetti ad attività faticose.
Le quote, la somma di contributi ed età anagrafica, che prima della riforma Monti-Fornero costituivano il presupposto per l’anzianità, non saranno archiviate. Continueranno infatti a essere applicate per "misurare" il diritto all’assegno previdenziale da parte dei lavoratori addetti ad attività usuranti, incrementate però con la speranza di vita. 
La riforma, introdotta con il decreto legge 201/2011, riscrive anche la disciplina – decreto legislativo 61/2011 – che concede, a quanti hanno svolto lavori faticosi, qualche sconto sui requisiti "ordinari".
Quota 96 e 60 anniLa «rivisitazione – spiega la relazione tecnica al provvedimento – ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente.Tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori».
Quindi, nel 2012 non ci sarà più lo sconto di due anni su quota 96 e di tre anni sull’età anagrafica di 60 anni: i requisiti di quota 94 e 57 anni valgono solo per quanti maturano il diritto alla pensione entro il dicembre 2011.
Nel 2012 i dipendenti addetti ad attività faticose potranno andare in pensione solo se raggiungeranno quota 96 e 60 anni di età, senza più lo sconto di tre anni su ciascuno dei due parametri, come invece prevedeva l’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 61/2011.
Dal 2013 il requisito diventerà quota 97 e 61 di età.
Non basta, poiché da quell’anno scatterà il primo adeguamento alla speranza di vita, che dunque porterà ai parametri a 97 e tre mesi e a 61 e tre mesi.
Attenzione: una volta raggiunto il diritto alla pensione occorrerà aspettare che trascorrano i 12 mesi della decorrenza differita. L’assegno, in pratica, verrà pagato dal 13°mese rispetto alla maturazione dei requisiti, in mancanza di un diritto autonomo già acquisito.
I notturniUna particolare disciplina riguarda i lavoratori notturni: in particolare quanti fanno i turni e sono impegnati in orario notturno per almeno sei ore tra la mezzanotte e le cinque. Chi accumula durante l’anno da 64 a 71 «notti», dal 2012, potrà andare in pensione con quota 98 (+ 2 rispetto a 96) e 62 anni (+ 2 rispetto all’età di 60 anni). 
Dal 2013, i requisiti si alzeranno: 63 anni e quota 99; a ciascun parametro occorre aggiungere i tre mesi della speranza di vita.
Quanti invece fanno turni per 72-77 notti, dovranno arrivare a quota 97 (+ 1 rispetto a 96) e 61 anni (+ 1 rispetto a 60 anni).
Dal 2013 occorrerà raggiungere quota 98 e 62 di età (più i tre mesi della speranza di vita).
I lavoratori che per tutto l’anno svolgono attività notturna per almeno tre ore comprese nel periodo mezzanotte-cinque del mattino sono soggetti ai requisiti ordinari per gli addetti ad attività usuranti.
Le alternative
Il decreto legge 201/2011 specifica che i lavoratori addetti ad attività usuranti possono andare in pensione con l’assegno anticipato: quindi, nel 2012, con 41 anni e un mese per le donne e con 42 anni e un mese per gli uomini. Questi parametri sono soggetti, oltre all’adeguamento della speranza di vita, all’innalzamento previsto per legge: un mese nel 2013 e altrettanto nel 2014.
In questo caso, però, gli addetti ad attività faticose non saranno risparmiati dalla penalizzazione per pensionamenti anticipati rispetto ai 62 anni di età. 
Chi decide di chiedere l’assegno a 61 anni subirà un taglio dell’1% sulla quota di pensione calcolata in relazione alle anzianità contributive accumulate entro il 31 dicembre 2011. Chi sceglie di andare in pensione a 60 anni avrà, complessivamente, una penalizzazione del 2% (1% per ogni anno mancante a 62). 
Ulteriori anticipi rispetto ai 60 anni saranno "sanzionati" con un taglio aggiuntivo del 2% per ogni anno.
L’altra possibilità di anticipo è quella di utilizzare l’uscita a 63 anni: la condizione – per gli addetti ad attività usuranti come per la per la generalità dei lavoratori – è di avere il primo accredito contributivo «successivamente al 1°gennaio 1996».
Dunque la pensione sarà determinata interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Occorrerà poi aver accumulato almeno 20 anni di versamenti effettivi; la prima rata mensile di pensione non può essere al di sotto di 2,8 volte l’assegno sociale (l’importo sarà rivalutato ogni anno dall’Istat in base alla variazione media quinquennale del Pil).
Le confermeLa manovra Monti-Fornero non cambia invece gli altri requisiti del decreto legislativo 61/2011.
Sono considerate attività usuranti quelle previste dal decreto 19 maggio 1999 (i lavori svolti in galleria, cava ominiera, nei sotterranei, nei fondali, i lavori ad alte temperature, quelli in cassoni ad aria compressa e in spazi ristretti, l’asportazione di amianto, la lavorazione del vetro cavo); il lavoro notturno sia per alcune notti (minimo 64) sia per attività prestata durante una parte della notte per tutto l’anno; il lavoro alla catena di montaggio; l’attività di autista (mezzo di trasporto pubblico con almeno nove posti).

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