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Pensioni: in aiuto i contributi virtuali (figurativi)

Creato il 31 gennaio 2015 da Robertoborz
PENSIONI: IN AIUTO I CONTRIBUTI VIRTUALI (FIGURATIVI)
PENSIONI: IN AIUTO I CONTRIBUTI VIRTUALI (FIGURATIVI)
In alcuni periodi della vita lavorativa la retribuzione può venir meno e con essa la contribuzione obbligatoria.
Tuttavia, non sempre a ciò si accompagna la perdita dell’accredito contributivo ai fini del diritto e/o della misura del trattamento pensionistico.
Vi sono, cioè, periodi ed eventi che generano il diritto alla contribuzione"figurativa", automaticamente o a richiesta del lavoratore. Rientra in quest’ultima categoria l’accredito dei periodi di servizio militare, dell’aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, dei congedi parentali eccetera.
L’accredito avviene d’ufficio, invece, per le assenze dovute a interventi di cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e altri eventi similari.
In generale, ai fini della valorizzazione della retribuzione pensionabile, per ogni settimana di contribuzione figurativa, si assume a base la media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno in cui si collocano gli eventi considerati.
L’accredito della contribuzione figurativa può essere fatto valere dai lavoratori iscritti:* nell’assicurazione generale obbligatori dei lavoratori dipendenti;* nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;* nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps dove previsto dalle relative norme regolamentari.
L’accredito può essere chiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto
Condizione essenziale per ottenere l’accredito figurativo è che il periodo non sia già coperto da contribuzione obbligatoria, ovvero che il periodo non sia già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione dello Stato o di un altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’assicurazione Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti).
L’accredito può, peraltro, essere a copertura di periodi privi di contribuzione, oppure a integrazione della contribuzione versata a fronte di retribuzioni ridotte, nonché a incremento della contribuzione effettuata se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.
È utile rilevare che, a differenza di altri istituti quali il riscatto o la ricongiunzione, l’accredito figurativo non comporta costi a carico del lavoratore.
L’accredito vale, di norma, ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento e della misura del trattamento, fermo restando che i contributi figurativi possono essere valutati nel limite complessivo di cinque anni per determinare il diritto alla pensione di anzianità, concessa a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, se il richiedente non può far valere contribuzione antecedente al 31 dicembre 1992 (articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 503/1992).
Inoltre, i contributi figurativi non possono essere valutati per determinare il requisito contributivo previsto per la concessione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo (articolo 1, comma 20 della legge 335/1995).

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