Cos’è: E’ un contributo introdotto dal Governo Prodi nel 2007 erogato una volta l’anno, nella mensilità di luglio in favore delle pensioni piu’ basse. Il contributo varia a seconda dell’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato.
L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d. “quattordicesima”) con la mensilità di luglio (a partire dall’anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni.La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia). Hanno diritto alla “quattordicesima” anche i titolari di assegno di invalidità e di pensione a carico della Gestione separata e del Fondo Clero, e spetta altresì ai pensionati italiani residenti all’estero.
Per il contributo è necessario avere: a) un’età pari o superiore a 64 anni; b) un reddito personale, per il 2014, non superiore a 9.776,91 euro. Sono rilevanti, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse inoltre le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti ed altre indennità.
Sono previsti tre diversi importi di somma aggiuntiva indicati nella tabella seguente a seconda dell’anzianità contributiva.
La somma è corrisposta in misura parziale ai soggetti che hanno un reddito superiore a 9.776,91 euro ma comunque inferiore al limite dato dalla somma di tale reddito con l’importo della quota di quattordicesima spettante. Per chi raggiunge il requisito anagrafico (64 anni) nel secondo semestre dell’anno il beneficio sarà corrisposto con una successiva elaborazione.
Sono esclusi invece dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite Inail.
Fonte: INPS