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Pensioni: la totalizzazione dei contributi

Creato il 30 gennaio 2015 da Robertoborz
PENSIONI: LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PENSIONI: LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
Dopo le modifiche apportate dal decreto salva-Italia, la totalizzazione dei contributi diventa ancora più interessante.
Dal 1º gennaio 2012 – infatti – si possono totalizzare tutti gli "spezzoni" contributivi, anche quelli in cui è presente un’anzianità contributiva inferiore a tre anni. Si spiana la strada ai lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali per sommare tra loro le varie anzianità e i molteplici accrediti contributivi con lo scopo di ricevere un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità (o ai superstiti).
In un ambito lavorativo contraddistinto sempre più da situazioni di precarietà, la totalizzazione – grazie anche ai miglioramenti apportati nel corso degli ultimi anni – va ad assumere un ruolo sempre meno marginale nel sistema previdenziale.
A differenza della ricongiunzione, che è a pagamento, la totalizzazione è uno strumento completamente gratuito; inoltre, va osservato che nella totalizzazione i contributi non si trasferiscono da una gestione previdenziale all’altra. I due istituti, infine, sono tra loro incompatibili: se si utilizza la totalizzazione, è precluso il ricorso alla ricongiunzione.
I beneficiari.
La totalizzazione può essere richiesta:* dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);* dagli iscritti alla gestione separata Inps (co.co.co/co.co.pro; venditori porta a porta; liberi professionisti senza cassa; lavoratori autonomi occasionali; associati in partecipazione; percettori di assegni e borse di studio di ricerca; medici con contratto di formazione specialistica; volontari del servizio civile avviati dal2006 al 2008);* dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica autorizzate dal ministro dell’Interno;* dai liberi professionisti iscritti a una cassa privatizzata e/o privata;* dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Le particolarità
Dopo le modifiche apportate all’istituto dalla legge n. 247/07, la totalizzazione può essere esercitata anche se in uno dei fondi in cui sono stati versati i contributi si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione.
Non possono usufruirne i titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle predette gestioni ricomprese nella totalizzazione.
L’operazione di unificazione dei contributi deve riguardare tutti i periodi assicurativi e questi ultimi vanno totalizzati per la loro intera durata. Per il perfezionamento del diritto possono essere cumulati solo i periodinon coincidenti. Dopo averla ottenuta, la pensione in totalizzazione diventa un normale trattamento pensionistico soggetto a tutti gli istituti di carattere generale. 
Laddove, tra le quote totalizzate, ve ne sia almeno una riferita a lavoratori dipendenti, spetta anche l’assegnoper il nucleo famigliare. In mancanza, si applicano le regole previste per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.Chi riceve la pensione in totalizzazione e vanta periodi di contribuzione nella gestione separata Inps(esclusi dalla totalizzazione) può chiedere,alla stessa gestione, la pensione supplementare.
Si possono totalizzare anche dei periodi assicurativi per cui risultino versati contributi all’estero, ai fini del diritto, e con gli stessi limiti previsti dalle convenzioni internazionali.
La domanda.
La totalizzazione si avvia solo previa apposita richiesta che va inoltrata all’ente previdenziale presso cui risulta accreditata la più recente contribuzione a favore del lavoratore. L’ente che riceve la domanda, definito di istruttoria, coinvolge nell’operazione gli altri istituti che vengono identificati enti di competenza. In caso di reversibilità la domanda deve essere sempre presentata all’Inps che attiva l’istruttoria.
Le prestazioni.
Per mezzo della totalizzazione, gli interessati possono ottenere la pensione sulla base delle regole recentemente introdotte dalla riforma Monti-Fornero. Si può utilizzare la totalizzazione anche per acquisire il diritto alle pensioni di reversibilità dei superstiti e di inabilità. 
L’importo dell’assegno in regime di totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.
Il calcolo della totalizzazione
Ogni gestione interessata alla totalizzazione, con riferimento ai versamenti risultanti, esegue il calcolo pro quota in funzione dei rispettivi periodi di iscrizione maturati. Per gli enti previdenziali pubblici la misura del trattamento è determinata sulla base della disciplina prevista in materia di liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo.
Anche per gli enti previdenziali privatizzati, ai fini della determinazione della misura del trattamento, si applica il sistema di calcolo contributivo.
Per le casse professionali la cui iscrizione è prevista per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione – il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi – la misura del trattamento è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
In genere, il montante contributivo viene calcolato sulle retribuzioni erogate al lavoratore, rivalutate sino al momento di presentazione della domanda di totalizzazione. Va tenuto presente che l’iscritto alla gestionepotrebbe aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un autonomo diritto al conseguimento della pensione a carico di uno dei fondi coinvolti. 
In altri termini egli potrebbe vantare i requisiti richiesti dalla forma assicurativa in cui si consegue il dirittoautonomo, alla data di decorrenza della prestazione in totalizzazione. In tal caso, il calcolo pro rata viene determinato con il sistema previsto dall’ordinamento in cui è stato raggiunto il diritto autonomo ad andare in pensione.
Il sistema di calcolo – secondo le regole vigenti nell’ordinamento in cui si è raggiunto il diritto autonomo – si applica solo se la pensione in totalizzazione ha una decorrenza non anteriore a quella che avrebbe avuto il trattamento pensionistico ove fosse stato liquidato interamente a carico della forma previdenziale pubblica. 
Per omogeneizzare le varie anzianità contributive si applicano dei parametri con lo scopo di ricondurle a una stessa unità temporale. Dopo aver individuato le singole quote di pensione, le stesse sono poste a carico delle singole gestioni previdenziali che se ne assumono l’onere. 
I trattamenti pensionistici sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. La pensione totalizzata, si rivaluta automaticamente come se fosse un unico trattamento. È l’Inps che provvede all’intero pagamento delle somme spettanti sulla base di apposite convenzioni stipulatetra l’istituto e i vari enti interessati.
Periodi che si sovrappongono. 
In caso di periodi coperti da contribuzione in più gestioni, devono essere annullati i periodi coincidenti (nel modo più favorevole all’assicurato) in quanto, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione in totalizzazione, la contribuzione accreditata – per periodi che si sovrappongono – deve essere conteggiata una sola volta. 
La neutralizzazione avviene nella gestione che presenta l’anzianità contributiva più alta, sempre che, in tale gestione, residui un’anzianità contributiva, non coincidente, pari almeno a tre anni.

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