Magazine Attualità

Per le ritrutturazioni edilizie detrazione di imposta al 50%, ma solo fino al 30 giugno 2013

Da Avvdanielaconte

Per le ritrutturazioni edilizie detrazione di imposta al 50%, ma solo fino al 30 giugno 2013

Detrazione di imposta al 50% per le ristrutturazioni edilizie 

L'ultima versione del decreto all'esame del Parlamento prevede la detrazione dell'imposta lorda pari al 50% per ristrutturazioni edilizie, interventi di efficientamento energetico e spese in conseguenza di calamità naturali, ma soltanto fino al 30 giugno 2013
In questi giorni il Parlamento italiano sta esaminando il testo del nuovo Decreto - Legge in materia di "MISURE URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA E TRASPORTI ”.
Tra le novità previste nel testo legislativo appena citato, l'innalzamento al 50% della soglia di detrazione dell'imposta lorda (IRPEF) per lavori di ristrutturazione edilizia, interventi di efficientamento energetico e spese sostenute a seguito di calamità naturali
Tuttavia, l'importo massimo da portare in detrazione è pari a € 96.000,00 per ogni unità immobiliare. 
E' previsto, altresì, un termine per la detrazione sopra citata: sarà applicabile soltanto fino al 30 giugno 2013
Per la precisione il testo dell'art. 11 del Decreto - Legge sopra citato, all'esame del Parlamento, recita così: 
"1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse”.
3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012
". 
BOZZA DEL TESTO DEL DECRETO - LEGGE RECANTE " MISURE URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA E TRASPORTI" DEL 08.06.2012
Roma, 11.06.2012   Avv. Daniela Conte 
RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :