Già abbiamo affrontato più volte l'argomento negli ultimi tempi, la questione interessa tutti i cittadini contribuenti. Già sappiamo le contestazioni nei confronti di questo "mostro" creato ad hoc per essere vicino agli italiani, aiutandoli a contribuire fiscalmente attraverso rateizzazioni o compromessi, ma che poi si è rivelòato non esere proprio "vicino". E' proprio di oggi la notizia dell'azienda BERNARDI ABBIGLIAMENTO, una cui filiale si trova a Fiorenzuola d'Arda. A questa azienda è stato contestato il pagamento di tributi non effettuato per 200 milioni di euro, motivo per cui l'aziena è in amministrazione straordinaria e, senza possibilità di evitarlo, in rotta verso il fallimento. Oggi si sono rivelate illegittime tali richieste da parte del fisco in quanto Equitalia avrebbe comesso irregolarità nel recapitare le cartelle esattoriali, una delle quali rientrerebbe appunto nelle casistiche elencate nei vari pezzi che hanno trattato l'argomento fino ad oggi. Germano Meletti
Caso Entrate: perchè le cartelle Equitalia sono nulle (e contestabili)
Nullità dell'avviso di accertamento delle Entrate e della cartella Equitalia: le posizioni di fisco e contribuenti
La sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato nulli i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate alzati di ruolo senza concorso pubblico, ha creato un vero e proprio terremoto. Soprattutto per quanto concerne la legittimità degli atti dell'agenzia, e conseguentemente delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia. Ricapitoliamo la vicenda e soprattutto le possibili conseguenze per i contribuenti sul piano giuridico e fiscale.
Vedi anche:
Bufera Entrate: decadono 700 dirigenti e le cartelle esattoriali Entrate: dirigenti nulli declassati a funzionari. E le cartelle esattoriali? Caos 730: almeno 10 milioni di contribuenti pagheranno di più Condono fiscale: arriva la sanatoria dei debiti Equitalia?
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LA VICENDA
Circa dieci anni fa, a seguito di una riorganizzazione interna delle qualifiche, si è verificata, presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, una carenza di dirigenti: figure necessarie (tra l'altro) per firmare gli accertamenti fiscali. E così, senza bandire alcun pubblico concorso, i vertici dell'Amministrazione finanziaria hanno deciso di elevare, a tale ruolo, ben 767 funzionari. Insomma, una promozione in carriera, ma senza i criteri di trasparenza imposti dalla Costituzione (secondo cui, invece, agli impieghi nella pubblica amministrazione, si accede solo mediante bando e successivo concorso).
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su tale questione, ha ritenuto nulle le suddette nomine. La prima sentenza è del Tar Lazio del 2011, sebbene lo stesso problema fosse stato già sfiorato anche dalla Corte dei Conti. È seguita la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Messina e, per finire, quella del Consiglio di Stato.
A questo punto, per evitare una valanga di ricorsi che avrebbe potuto invalidare gli atti firmati dai "falsi dirigenti", nel 2012 è intervenuta una legge che ha sanato gli incarichi conferiti con tale (infelice) metodo, almeno in attesa che venisse indetto un pubblico concorso. La norma è stata rinnovata di anno in anno fino a rendere, di fatto, detti incarichi non già delle semplici sostituzioni momentanee, ma dei veri e proprio uffici "a tempo indeterminato".
------------------------------------------------- MODUS OPERANDI INCOSTITUZIONALE
Di nuovo investita della questione, la magistratura ha sospettato che si stesse violando ? questa volta seriamente ? la Costituzione e, con essa, la norma che impone il previo concorso pubblico. Così, il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale che, pochi giorni fa, si è espressa proprio in tale senso: le nomine sono illegittime, così come è incostituzionale la legge di sanatoria e tutte le sue successive proroghe.
Risultato: con la pubblicazione della sentenza sono decaduti, dall'oggi al domani, circa 1200 dirigenti tra Agenzia delle Entrate e Dogane.
------------------------------------------------- CONSEGUENZE
All'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale, si è gridato due volte allo scandalo. Una prima volta perché gli italiani si sono resi conto di come le amministrazioni, in tutto silenzio, riescano a "saltare", a proprio piacimento, l'obbligo dei concorsi pubblici, evitando a giovani preparati e da sempre in attesa dei bandi, di far valere la propria preparazione ed, eventualmente, sperare in una assunzione di prestigio (piuttosto che ripiegare in un call center).
Dall'altro lato, però, c'è stato chi ha guardato più in là e ha ipotizzato che, venendo meno la nomina a dirigente, anche gli atti firmati da tale personale fossero nulli o (secondo alcuni) inesistenti: posizione, peraltro, avvalorata da numerose sentenze della giurisprudenza (vedi dopo). Così tutti gli avvisi di accertamento, emessi da ben 767 dirigenti dei vari uffici dell'Agenzia delle Entrate, sono apparsi a rischio di invalidazione da parte dei giudici.
Il discorso si pone negli stessi termini anche per le cartelle di Equitalia, notificate a seguito del mancato pagamento dei suddetti avvisi dell'Agenzia: e ciò in base al principio di diritto amministrativo secondo cui, qualora un atto venga dichiarato nullo, sono nulli anche tutti i successivi atti che hanno avuto, come presupposto, quello viziato.
------------------------------------------------- LA POSIZIONE DEL FISCO
Per come c'era da attendersi, tanto il Ministro dell'Economia, quanto il direttore dell'Agenzia delle Entrate hanno smorzato gli entusiasmi degli evasori: "Gli atti firmati dai dirigenti decaduti restano validi" hanno tuonato le istituzioni. Una posizione che, come abbiamo avuto modo di chiarire, ci lascia perplessi per tre ordini di ragioni:
- a parlare non dovrebbe essere una pubblica amministrazione, ma, a tutto voler concedere, un giudice; quest'ultimo, peraltro, potrebbe farlo solo tramite una sentenza e non certo con esternazioni rilasciate ai giornali o in televisione. Il che sembra più un avvertimento o, peggio, una minaccia ("Non buttate i vostri soldi" ha detto Rossella Orlandi, dal vertice delle Entrate);
- a parlare, inoltre, non dovrebbe essere la controparte processuale del contribuente, posto che, in caso di eventuale contraddittorio, ad essere citata in giudizio sarebbe proprio l'Agenzia delle Entrate. E allora la possibilità data a quest?ultima di esternare pubblicamente un "indirizzo interpretativo" a proprio favore violerebbe, in astratto, il principio di parità delle armi processuali. Ma soprattutto suona come un monito ai giudici, ai politici e alla cittadinanza intera;
- non in ultimo, le sentenze sino ad oggi emesse da tutti i tribunali d'Italia, ivi compresa la Cassazione, hanno sempre affermato che gli atti firmati da funzionari privi di delega (o che tale delega non hanno prodotto in giudizio) sono nulli o inesistenti. Dunque, un orientamento del tutto opposto a quello rivendicato (casualmente solo oggi) dall?Amministrazione finanziaria.
Stando a quanto sino ad oggi dichiarato sui media, viene richiamato il principio di conservazione degli atti amministrativi secondo cui, in caso di nomina di un soggetto, all'interno della P.A., dichiarata illegittima e annullata, gli atti da lui compiuti restano validi nei confronti dei terzi. Tale principio è stato affermato dal TAR e dal Consiglio di Stato.
------------------------------------------------- LA DEBOLEZZA DELLA POSIZIONE DEL FISCO
La nostra impressione, però, è che l'Amministrazione finanziaria si sbagli. Innanzitutto i due precedenti del Tar e del Consiglio di Stato vengono richiamati a sproposito. Essi non si riferiscono, infatti, a giudizi vertenti su atti tributari, ma della pubblica amministrazione in generale. Una differenza enorme. Se in quest'ultimo caso, infatti, il cittadino entra in rapporto con lo Stato in una posizione di soggezione (non a caso si parla di "interessi legittimi" e non di "diritti soggettivi"), nel primo caso ciò non avviene. Anzi, nell?ambito del diritto tributario esiste un corpo normativo, lo Statuto del contribuente, scritto apposta per tutelare il cittadino dagli abusi del fisco e fare in modo che, ad ogni singolo contribuente, siano riconosciuti diritti soggettivi invalicabili.
Proprio tale principio, del resto, è alla base di quella norma di legge e di quella giurisprudenza che, da sempre, afferma che gli avvisi di accertamento firmati da personale privo di poteri sono nulli.
Come abbiamo già detto, tanto la Cassazione quanto le Commissioni Tributarie di mezza Italia (anche all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale) hanno dichiarato che: il funzionario che firmi un avviso di accertamento deve essere sempre munito di delega da parte del dirigente; la sola delega non basta: essa va prodotta in giudizio. Pertanto, in caso di mancata produzione, si deve ritenere che la delega sia inesistente; la delega deve essere scritta, espressa, motivata, deve indicare il periodo di efficacia temporale della stessa e non può essere "a tempo indeterminato"; la delega non può essere sostituita da un semplice "ordine di servizio" o da una circolare interna con cui si deleghi un capo team a firmare gli atti al posto del dirigente.
Ebbene, in assenza di tali presupposti, ripete costantemente la giurisprudenza, l'atto firmato dal dirigente è nullo (o, secondo alcune sentenze, addirittura inesistente).
Verrebbe allora da chiedersi, se già i giudici ritengono che la semplice omissione della produzione della delega in giudizio è causa di nullità dell?avviso di accertamento, perché non dovrebbe esserlo l'ipotesi più grave in cui il funzionario fosse del tutto privo
.............................................................. LA NULLITA' DELL'ATTO: COME CONTESTARE
La nullità e l'inesistenza sono due categorie giuridiche che consentono, a chi intende far valere il vizio, di poterlo eccepire in qualsiasi momento, anche a processo avviato (dice la legge "in ogni stato e grado di giudizio"), in quanto non ammette sanatorie. Ne consegue che tutti gli altri atti amministrativi, emessi sulla scorta di un atto nullo, non sanabile, sono nulli anch?essi. Ivi compresa la cartella esattoriale che Equitalia notifica a chi non paga gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Dunque ? ferma restando la necessaria prudenza che ogni nuova questione giuridica impone, specie se presenti una dimensione nazionale ed abbia implicazioni di carattere macroeconomico ? si aprirebbe la strada alla possibilità di eccepire la contestazione in commento (secondo la formula da noi indicata QUI) tanto per gli avvisi di accertamento, tanto per le cartelle di Equitalia, tanto (secondo alcuni) per gli stessi ruoli firmati dai dirigenti ormai decaduti.
Una volta sollevata l'eccezione, riteniamo che sia l'amministrazione a dover dare la prova contraria, ossia l'esistenza della delega con le caratteristiche sopra viste. Diversamente, per il principio di non contestazione, l'eccezione si considererà ammessa da controparte e il ricorso dovrà essere accolto (per la strategia processuale leggi "Difetto di poteri del funzionario dell?Agenzia Entrate").
------------------------------------------------- LE PRIME SENTENZE PRO-CONTRIBUENTI
Checché ne dica l'Agenzia delle Entrate o il ministro dell'Economia, come avevamo predetto, i giudici continuano a ritenere nulli gli avvisi di accertamento firmati da funzionari privi di poteri o incapaci di dimostrare una valida delega del capo ufficio.
È nullo ? sostiene la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ? l'accertamento notificato al contribuente se dall'atto non emerge quali siano le funzioni attribuite al delegato firmatario né il periodo di efficacia dello stesso, non essendo ammissibile una delega a tempo indeterminato. Sembra proprio di sentire echeggiare le parole della Corte Costituzionale quando, lo scorso 17 marzo, aveva dichiarato illegittime le nomine reiterate di 1200 funzionari del fisco al ruolo di dirigenti, senza però che gli stessi avessero mai sostenuto alcun concorso pubblico. Insomma, la "promozione d?ufficio", lontana dalle normali gare con gli altri candidati, viola la Costituzione laddove impone che al pubblico impiego si accede solo tramite concorso.
------------------------------------------------- I NOMI DEI DIRIGENTI DICHIARATI "NULLI"
Non esiste una lista ufficiale dei dirigenti delle Entrate dichiarati "nulli", per cui possa essere semplice risalire a chi ha firmato gli atti che diventano a loro volta nulli. Tuttavia vi forniamo un documento ufficiale dal quale si potrebbero ritrovare i nomi dei soggetti coinvolti nella causa e relativa sentenza della Corte Costituzionale. Il documento è sulla stessa Gazzetta Ufficiale dove risultano nomi e cognomi del personale dell'Agenzia delle Entrate che ha spiegato "intervento ad adiuvandum" nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, prima che quest'ultimo rinviasse gli atti alla Corte Costituzionale. Insomma, si tratta dell?atto dal quale è partito tutto.
È molto probabile che i nomi che troverete nell'ordinanza ? che vi riportiamo in forma integrale QUI, così come pubblicata dalla Gazzetta ? siano proprio quelli dei funzionari interessati al rigetto del ricorso e che, per ciò, si erano costituiti in causa. Ovviamente, ciò che dovrete fare è verificare se, all?interno di tale elenco, vi è il nome del direttore della locale agenzia delle entrate che ha firmato il vostro accertamento fiscale all?epoca notificato. L'ORDINANZA E I NOMI: CLICCA QUI
--------------------------------- LA PROSPETTIVA DI UN CONDONO
Proprio per le implicazioni che potrebbe comportare una tale interpretazione, implicazioni certo difficilmente sostenibili per l'economia nazionale; per il fatto che l'amministrazione si sia dichiarata del tutto contraria ad ammettere l'invalidità degli avvisi e delle cartelle viziate mediante l?autotutela; se si aggiunge inoltre che, al momento, la giurisprudenza non sembra voler mutare la propria interpretazione sino ad oggi affermata ed argomentata in modo così preciso e netto (e, verrebbe da dire, mai tanto uniforme su tutto il territorio); proprio per tutte tale ragioni, e per il comportamento adottato sino ad oggi dal governo, si stanno rafforzando i rumors di un possibile condono fiscale. C'è anche chi parla di una voluntary disclosure aperta anche al territorio nazionale e non solo all'estero.