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Permesso di costruire, eliminato il silenzio-rifiuto

Creato il 02 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Permesso di costruire, eliminato il silenzio-rifiuto (immagine di Keith Haring)

Ulteriori semplificazioni per il rilascio del permesso di costruire arrivano dal ddl semplificazioni che elimina l’istituto del silenzio-rifiuto. Inoltre, per gli edifici colpiti da terremoti, deroghe alle distanze e regole meno rigide per la qualificazione delle imprese.

La bozza del pacchetto semplificazioni predisposta dal Governo (vedi anche “Decreto semplificazione bis, edilizia e ambiente nella bozza per il CdM“) prevede procedure meno rigide per il rilascio del permesso di costruire, con l’eliminazione del silenzio rifiuto in presenza di vincoli.

La proposta prevede la modifica all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rinvia all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, il quale si tratta di silenzio non significativo, ossia che non abbia valore di provvedimento di diniego.

La proposta di provvedimento sostituisce i commi 8 e 9 del citato articolo 20 del d.P.R. n. 380/2001, di seguito riportati:
- comma 8: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nei quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9, e il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso. In tali casi si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- comma 9: “Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

La proposta di provvedimento in questione prevede anche la soppressione del successivo comma 10, come sostituito di recente, dall’articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito riportato:
“10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.”.

La proposta di modifica dell’articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il Testo Unico dell’edilizia, hanno lo scopo di chiarire le conseguenze dell’inerzia del Comune nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di formazione e di rilascio del permesso di costruire, in caso di esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale e di diniego del relativo atto ampliativo.

Il testo attualmente vigente prevede la formazione del “silenzio-rifiuto”, mentre la proposta di modifica si prefigge di semplificare il procedimento, rinviando al citato articolo 2 della legge n. 241/1990.

Permane, quindi, anche a seguito dell’esito negativo del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio reso necessario dalla presenza di un vincolo, la necessità di concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso.

 (immagine di apertura  di Keith Haring)


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