L’amministrazione, in sede di rilascio del permesso di costruire, non deve svolgere alcuna ricognizione giuridico-documentale sul titolo di proprietà in favore del richiedente e non deve compiere accertamenti per ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile.
Lo afferma il Consiglio di Stato nel parere 3062/2013 del 28 giugno 2013: “il principio generale del divieto di aggravamento del procedimento consente all’amministrazione di semplificare e accelerare tutte le attività di verifica sul titolo, valorizzando gli elementi documentali forniti dalla parte interessata”.
A questo occorre aggiungere che la legittimazione a richiedere il rilascio del p.d.c. è concessa non solo al proprietario del terreno ma anche al soggetto titolare di un altro diritto reale di godimento del fondo, diritto che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo.
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Se viene richiesto un permesso di costruire per realizzare una strada carrabile su una proprietà di terzi, nel caso in cui la documentazione istruttoria dimostri l’esistenza di un titolo convenzionale appositivo di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei terreni di proprietà di chi richiede il permesso di costruire, è illegittimo se l’amministrazione vuole accertare la prescrizione di questo diritto perchè non è stato utilizzato.
Solo il giudice può pronunciarsi sull’esistenza del diritto ed eventualmente dichiararne la prescrizione: la P.A. non può dunque negare la domanda di permesso di costruire dichiarando l’avvenuta prescrizione del diritto sotteso.
Il dirimere eventuali conflitti tra titoli di proprietà (o costituenti altri diritti reali) è un compito che non spetta alla PA che non deve compiere accertamenti riguardo a eventuali pretese avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio.
Per il rilascio del permesso di costruire è sufficiente esibire un titolo che formalmente legittimi il rilascio del provvedimento abilitante e non sono necessario accertamenti ulteriori. Questo perché il permesso di costruire tutela i diritti dei terzi.
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