Quando i profili del progetto con valore di piano urbanistico operativo corrispondono a prescrizioni contenute nella VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) non sono in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale previsti. Tali caratteristiche del progetto sono da considerare quindi adempimenti di un obbligo imposto per esigenze ambientali.
Lo dice la sentenza n. 3466 del 25 giugno del Consiglio di Stato che conferma quella del Tar Liguria (n. 48/2011) che aveva respinto l’appello del WWF contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Economia, il Comune di Ventimiglia e la Regione Liguria. Il WWF aveva fatto ricorso contro diversi Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Beni Culturali, Economia) oltre che contro il Comune di Ventimiglia e la Regione Liguria.
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Il ricorso riguardava l’approvazione di un progetto definitivo con valore di piano urbanistico operativo per la realizzazione di un nuovo porto turistico a Ventimiglia.
Palazzo Spada l’ha respinto. Il motivo sta nel fatto che l’amministrazione provinciale si è preoccupata di investire tutti gli aspetti legati alla difesa del territorio e il progetto rispetta le prescrizioni del decreto di VIA regionale e i criteri di messa in sicurezza delle opere.
Tutti i profili messi in evidenza con il ricorso erano oggetto degli approfondimenti necessari in sede di VIA regionale: il progetto è stato rielaborato nel corso del suo non breve iter in seguito alle prime criticità rilevate dal punto di vista del rischio geologico e idrogeologico dell’area e relativamente alla presenza delle grotte marine.
Il progetto è stato quindi modificato secondo quanto richiesto:
- sono stati ridotti i volumi residenziali e commerciali;
- è stata eliminata la cantieristica navale;
- sono stati dimezzati i volumi destinati a parcheggio.
Il Consiglio di Stato afferma inoltre che la legittimazione di un’associazione ambientalista è da prendere in considerazione se vengono impugnati atti amministrativi lesivi dei valori ambientali, paesistici, storici o artistici di un’area determinata e non si può estendere alla difesa di posizioni che riguardano il diritto di concorrenza delle imprese.
Tutte le preoccupazioni del WWF Liguria sono state oggetto di accertamenti dell’amministrazione e del Ministero per i beni e le attività culturali. Quindi, in un certo senso, le motivazioni del riscorso del WWF non sussistono.