L’ammontare della quota di pensione impignorabile, il c.d “minimo vitale” che assicura i mezzi adeguati alle esigenze di vita, non coincide necessariamente con l’importo di trattamento minimo indicato dallo stesso ente erogatore. Il giudice dell’esecuzione, infatti, chiamato a stabilirne l’entità, è libero, in considerazione degli elementi del caso, di individuare un “importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita”.
Corte di Cassazione, sez. III, 26 agosto 2014, n. 18225
Teramo, 08 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA