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Pignoramento della casa e asta infruttuosa

Da Immobiliarefini @immobiliarefini
Pignoramento della casa e asta infruttuosa
Pignoramento immobiliare: l'articolo 164 bis che dispone l'infruttuosità dell'espropriazione forzataL’immobile non viene venduto nonostante i continui ribassi? la procedura esecutiva si ferma.E’ quasi impercettibile e quasi nessuno se ne e' accorto, ma l’articolo esiste.Si tratta del 164 bis della legge 162/2014, la riforma della giustizia civile appunto, la riforma ha previsto che, dopo una serie di ribassi di asta, se il prezzo battuto come base per l’esecuzione forzata dell’immobile si discosta troppo dall’effettivo valore di mercato, il giudice deve disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo.Questa e' una novità di tutto rilievo che rischia di far chiudere definitivamente migliaia di procedure di esecuzione forzata, il  principio è sacrosanto: la compressione del diritto alla proprietà del debitore non puo' mai pregiudicare in modo irragionevole i suoi diritti della persona.Di sovente, infatti, gli interessati all’acquisto dell’immobile all’asta attendevano che numerose di esse andassero deserte, cosicché, ad ogni successivo passaggio, il giudice faceva scendere sempre più la base d’asta.In questo modo sussisteva una situazione paradossale ad esempio: mettiamo che la banca era creditrice di 200 mila euro l’immobile veniva venduto a 100 mila euro, l’istituto di credito rimaneva creditore, ancora, di 100 mila euro, e il debitore rimaneva senza una casa e con una pendenza enorme sulle spalle.Il nuovo articolo dovrebbe, dunque, mettere fine a situazioni di questo tipo.Va detto, però, che per evitare queste situazioni scomode, esisteva già un rimedio previsto dal codice civile, anche se poco spesso utilizzato: il giudice, infatti, aveva la possibilità di sospendere l’esecuzione forzata in assenza di offerte vantaggiose.Con l’ordinanza del 23 gennaio 2014 il tribunale di Napoli aveva stabilito, infatti, che, se dopo l’esperimento infruttuoso di diverse aste, tutte andate deserte, l’immobile non si vendesse, era assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore ribasso del prezzo tale da comportare la svendita della proprietà del debitore a un prezzo vile.A tale conclusione erano giunti anche il tribunale di Roma, sezione di ostia, con ordinanza del 9 maggio 2014, seguito dal tribunale di Belluno il 3 giugno 2014.Proprio in quell’occasione, era stato rilevato come le decisioni si ponessero in forte contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.La suprema corte, con sentenza 27148/06, aveva disposto che non era legittimo un provvedimento di cosiddetta estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per “stallo” della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo. Dunque, gli ermellini, avevano precedentemente escluso che potesse essere dichiarata improcedibile l’esecuzione forzata per una situazione di non economicità sopravvenuta nella fase di vendita all’asta dell’immobile.Si specifica, in particolare, che nel caso di vendita all’asta, l’incanto puo' essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.
FONTE: indebitati.it

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