Un emendamento del Governo al DL 63/2013 ha recentemente reintrodotto la possibilità di fruire anche per le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore della detrazione 65% (leggi anche OK per Pompe di calore e caldaie nella Detrazione 65%).
Nel prosieguo si descrive il caso dell’installazione in un villaggio turistico ubicato in zona climatica D di due pompe di calore dotate di inverter di potenza termica di 150 kWt/cad (quindi un totale di 300 kWt) ed un valore di COP di 3,8, in sostituzione di un unico preesistente impianto di climatizzazione inidoneo e si confronta allo stato attuale delle normative quale intervento convenga: la Detrazione 65% oppure gli incentivi del Conto Termico.
La simulazione del calcolo è quella già analizzata nel post Incentivi del Conto Termico, esempio di calcolo per le pompe di calore. In questo approfondimento viene aggiunta la simulazione di calcolo per la Detrazione 65%.
Si precisa però che a oggi l’emendamento del Governo è stato approvato ma il decreto non è stato ancora convertito e quindi per la sua efficacia occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (leggi Sì alla Detrazione 65% per le pompe di calore, ma non da subito!).
Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo garantito dal Conto Termico. l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
1. la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
2. l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione; tale requisito non è richiesto per gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
3. l’installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari;
4. le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella (Tabella 14); la misura del COP deve essere effettuata in un laboratorio accreditato22 secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissati nella tabella 1 dell’allegato II al Decreto. Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia) i valori del COP della Tabella di seguito riportata (tabella 1 dell’allegato II del decreto) devono essere ridotti del 5%;
Come si può rilevare dalla tabella di seguito riportata le pompe di calore installate del tipo aria/aria potranno beneficiare dell’incentivo, in quanto dotate di inverter, in quanto il COP minimo da considerare in tal caso è pari 3,705.
Dovrà però controllare il rispetto dei requisiti (termici) di bulbo secco e bulbo umido all’entrata, che penalizzano in effetti molti dei prodotti in commercio attualmente (scarica la tabella in formato PDF).
L’incentivo annuo spettante con il conto termico si calcola con la seguente formula:
IAtot = Ei Ci = 0,018 x 309.473,68 = 5.570 euro
Detratto il GSE = 5.514 euro
N.B. Trattasi di incentivo annuo, con: IAtot: incentivo annuo in euro
Itotale = 5.514 x 5 = 27.571 euro
Le pompe di calore, al netto degli sconti ottenuti in conseguenza delle trattative esperite, e le modifiche impiantistiche realizzate sono costate in toto circa 84.700 euro (iva compresa).
La percentuale di ritorno è diversa a seconda di se il soggetto detragga o meno l’IVA sugli acquisti (per ulteriori approfondimenti consulta la nostra Pagina Speciale IVA Agevolata in Edilizia).
Nel primo caso ha una percentuale complessiva di ritorno pari a 27.571/70.000= 39%, per un non soggetto IVA invece la percentuale di recupero delle spese sostenute è di 27.571/84700=32%.
Ci: coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella tabella sottostante (scarica la tabella in formato PDF):
Ei = Qu [1-1/(COP)] = 420.000 x (1-1/3,8) =309.473,68 kWht
Dove:
COP: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi dalla Tabella dei COP.
Qu: calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht e calcolato come segue con la seguente relazione:
Qu = Pn x Quf = 300 x 1.400 = 420.000 kWht
Con
Pn: potenza termica nominale della pompa di calore installata
Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona climatica come riportato nella tabella seguente (scarica la tabella in formato PDF):
Si segnala che qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguali a 100 kW, è previsto l’obbligo di redigere la diagnosi e la certificazione energetica, per le quali è corrisposto COMUNQUE un incentivo.
Nel caso di specie è quindi necessario effettuare tali attività professionali
Si segnala infine che per beneficiare dell’incentivo il Soggetto Responsabile dovrà inserire - appena sarà disponibile il Portaltermico - su detto Portale tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull’edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l’accesso agli incentivi; inseriti tali dati, il Portale assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo.
Successivamente, il Soggetto Responsabile dovrà caricare sul Portale i seguenti documenti:
a) delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto;
b) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, copia dell’accordo contrattuale di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) concluso tra la PA e la ESCO, recante l’eventuale finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto e precisate al Capitolo 5 delle presenti Regole Applicative);
c) documentazione specifica per ogni tipologia di intervento, così come elencata al Capitolo 5 e, sinteticamente, nel seguito;
d) fatture e bonifici, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b).
Simulazione di installazione pompe di calore con Detrazione 65%
Nel caso del dl 63/2013 modificato dal recente emendamento che riammette le pompe di calore si ha invece che – qualora venga scelto tale sistema di incentivazione – spesi 84.000 euro il ritorno in termini di detrazioni sarebbe non superiore a 30.000 euro per singolo intervento.
Ciò in quanto il villaggio è un complesso unico non parcellizzato e l’impianto con le due pompe di calore va a sostituire un’unica centrale preesistente . Tale somma verrebbe detratta comunque in 10 rate annuali uguali.
Quindi se ne ricava che se il soggetto che fa l’investimento possiede certezza di mantenere un reddito adeguato a cui detrarre i costi sostenuti per 10 anni la detrazione del 65 % è più conveniente del Conto Termico nonostante il valore limite massimo di 30.000 euro esistente.
Tale convenienza del sistema del 65%, come è bene evidente ai lettori attenti, si amplifica per le piccole installazioni.