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POS obbligatorio: le indicazioni dei Geometri per l’adeguamento

Creato il 21 gennaio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
POS obbligatorio

POS obbligatorio: l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ufficializza l’obbligo per i professionisti di accettare pagamenti in moneta elettronica (bancomat o carte di credito) anche per importi inferiori ai 30 euro. Il limite ai micro-pagamenti si assesta attualmente a 5 euro.

Nelle intenzioni del Governo e del Parlamento, il provvedimento unisce la necessità di aumentare la tracciabilità dei pagamenti con l’opportunità di favorire la diffusione della c.d. moneta elettronica in maniera tale da ridurre quel grande “gap” che separa l’Italia dalla maggior parte dei paesi occidentali.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha cancellato le multe inizialmente previste, che partivano da mille euro e salivano fino alla sospensione dell’attività professionale, rimandando la questione ad  un altro strumento legislativo: sarà infatti il Ministero dell’economia e delle finanze ad emettere nelle prossime settimane (entro il 1° febbraio) il decreto che indicherà le sanzioni per gli inadempienti.

Un obbligo che sta creando (già dall’anno scorso, prima che l’obbligo divenisse cogente) un discreto marasma tra i professionisti: per chiarire la situazione il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNGeGL) ha emesso un comunicato che delinea la situazione e tracia una sorta di linea guida comportamentale per i professionisti tecnici che ad esso fanno riferimento.

Ecco uno stralcio del testo: “Premesso che:
a) non è nostra intenzione, in questa sede, entrare nel merito della validità delle misure intraprese dalle Istituzioni in funzione del raggiungimento di obiettivi (…);
b) l’attività del geometra, per sua stessa natura e finalità, è tracciabile in ciascun ufficio destinatario della prestazione professionale;
c) le parcelle dei professionisti – corrispettivo di una prestazione d’opera – possono essere pagate con modalità alternative: contanti fino a 3mila euro, assegno bancario, bonifico bancario.

Il CNGeGL nelle more del provvedimento ed in attesa della pubblicazione (entro il 1° febbraio 2016, così come indicato  nella Legge di Stabilità) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze del decreto che indicherà le sanzioni per gli inadempienti, raccomanda ai propri iscritti di adottare comportamenti massimamente ispirarti all’etica e alla trasparenza al fine di tutelarsi da eventuali denunce dalla committenza, magari a fronte dell’interpretazione errata di norme entrate in vigore solo di recente. In primis, all’atto di conferimento dell’incarico è opportuno indicare chiaramente – oltre quanto già previsto – la modalità di pagamento della prestazione d’opera concordata con il committente che può avvenire secondo quanto indicato sopra al punto c)”.

Il CNGeGL avvisa inoltre i professionisti in merito ad un tema fortemente correlato con quello appena esposto: ovverosia quello di dare “tempestiva informazione dell’avvenuta pubblicazione del già citato decreto ministeriale, nel quale si farà anche riferimento alle regole di armonizzazione con la direttiva europea (Regolamento UE 751/2015) in vigore in Italia dal 9 dicembre, relative alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.

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