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Prevenzione cadute dall’alto: OK in Emilia-Romagna alle linee di indirizzo sui lavori in quota

Creato il 21 gennaio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Prevenzione cadute dall-alto: OK in Emilia-Romagna alle linee di indirizzo sui lavori in quota

L’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato lo scorso 17 dicembre le linee di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Le linee di indirizzo sono contenute nella deliberazione assembleare 17 dicembre 2013, n. 149. Il documento è aggiornato alla recente legge regionale dell’Emilia-Romagna sulla semplificazione in edilizia (LR 30 luglio 2013, n. 15).

Nel merito, il documento stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, per garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

Con questo atto di indirizzo viene introdotto l’obbligo di installare linee vita (dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle pareti vetrate di tamponatura degli edifici).

Le misure contenute nel documento si applicano agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

- interventi di nuova costruzione;

- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della LR 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare.

Deliberazione Emilia-Romagna n. 149 del 17 dicembre 2013 Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485).


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