Per accedere ai benefici fiscali relativi alla prima casa è necessario trasferire ufficialmente la domiciliazione anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile.
Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6834 del 19 marzo precisando che la dimenticanza del cambio di residenza non può salvare i benefici.
La vicenda
“L’Agenzia delle Entrate – si legge nel testo dell’ordinanza – propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 104/16/9, depositata il 16 novembre 2009, con la quale essa accoglieva l’appello dei coniugi C.F. e S.Z. contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione dei medesimi, relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro ed accessori, inerenti all’acquisto di una casa di abitazione, emesso al fine di recupero di quelle maggiori, veniva ritenuta fondata”.
“In particolare, il giudice di secondo grado osservava che il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel diverso Comune in cui l’immobile si trova, era stato dovuto a mera dimenticanza, ma la documentazione acquisita comprovava che in realtà gli acquirenti vi abitavano di fatto sin dal mese di maggio 2003, sicché tale dato era sufficiente per fruire dell’agevolazione della prima casa. I contribuenti resistono con controricorso.
Il giudizio della Cassazione
Con l’ordinanza n. 6834/2013 la Cassazione rigetta completamente l’ottica proposta dai due coniugi, stabilendo che “la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza” e “nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale”.
“Semmai avrebbe potuto darsi considerazione al dedotto dato fattuale soltanto ove i contribuenti stessi avessero dimostrato di essersi attivati tempestivamente, e che l’eventuale ritardo fosse stato dovuto unicamente all’ente territoriale, ipotesi non ricorrente nel caso in esame (Cfr. anche Cass. ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, sentenza n. 4628 del 22/02/2008). Né è possibile alcuna interpretazione di tale normativa che ne amplii la sfera operativa, atteso che, com’è noto, le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (V. pure Cass. sentenza n. 10807 del 28/06/2012)”.