La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell’attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando; conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione – e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento – attribuisce lo “ius postulandi” anche in relazione al processo di esecuzione.
Cassazione Civile, Sez. III, 23.05.2011, n. 11311
Teramo, 16 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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