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Procedura abilitativa semplificata, quali gli interventi realizzabili?

Creato il 04 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Procedura abilitativa semplificata, quali gli interventi realizzabili?

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 alcune specifiche opere precedentemente realizzabili con la segnalazione certificata inizio attività, vanno eseguite con la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.).

Come previsto ai paragrafi 11 e 12 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia si realizzano con le procedure della P.A.S. che sostituisce a tutti gli effetti la S.C.I.A.

La procedura abilitativa semplificata prevede che il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità presenta al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori:
- una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato;
- gli opportuni elaborati progettuali;
- attestazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Alla dichiarazione vanno allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Il Comune, ove entro il termine di trenta giorni riscontri l’assenza di una o più delle condizioni sopra indicate, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.

Il proprietario può, comunque, ripresentare la dichiarazione con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Qualora Comune non procede agli adempimenti previsti dalla norma, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione in argomento, la richiesta attività di costruzione deve ritenersi assentita.

Nel caso in cui siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi della legge n. 241/1990, nel testo vigente.

Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti richiesti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi.

Il termine previsto di trenta giorni per la formazione della P.A.S. è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso o all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

L’intervento deve essere completato entro tre anni dalla formazione della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione.

L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta:
- la data di ricevimento della dichiarazione stessa;
- l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto;
- l’attestazione del professionista abilitato;
- gli atti di assenso eventualmente necessari.

 


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