La disciplina del product placement (articolo 40 bis del Testo unico sui servizi di media audiovisivi) non contiene limiti all’impiego di bevande alcoliche. Né possono essere individuati limiti particolari nella disciplina generale applicabile alle comunicazioni commerciali audiovisive, più ampio genus in cui rientra l’inserimento di prodotti.
L’articolo 36 bis comma 1, lett. e) del Testo Unico, infatti, si limita a prevedere che “le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande”.
Tuttavia non può ignorarsi la presenza di norme più stringenti contenute nella legge 125/2001 e nel Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.
Sebbene tali norme siano riferite alla nozione di pubblicità è altrettanto vero che le stesse inducono ad un approccio di maggior cautela, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state emanate in epoca antecedente all’aggiornamento del Testo Unico.
Per completezza si segnala dunque il contenuto delle citate norme:
Articolo 13 della legge 125/2001 “1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.”
Articolo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori: “La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive (…)”.