In mancanza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto e nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l’intera durata del rapporto (nella specie, la Corte ha riconosciuto ad un avvocato il diritto ad una ricompensa totale delle somme dovute, e non semplicemente dei danni cagionati dal recesso anticipato, in seguito alla rottura del contratto che lo vedeva legato ad una società a cui aveva fornito assistenza legale giudiziale e Stragiudiziale).
Cassazione Civile, Sez. II, 18 Ottobre 2011, n. 21521
Teramo, 27 Ottobre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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