Un’interessante decisione della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ripropone il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione al proprio albo dei professionisti dipendenti pubblici: nella sent. 16 aprile 2015 n. 7776 i giudici hanno affermato che il Comune deve rimborsare al proprio dipendente avvocato il contributo di iscrizione annuale all’Albo.
Ciò sulla base del vincolo di esclusività e della funzionalità dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: visto che l’ente locale è l’unico beneficiario dell’attività professionale, su tale ente ricade il pagamento della tassa di iscrizione (e, quindi, il relativo rimborso ove il pagamento sia stato anticipato dal dipendente professionista). Tale aspetto dell’esclusività era stato già evidenziato negli anni passati dal Consiglio di Stato nel parere del 15 marzo 2011 relativo all’affare n. 678/2010 quale giustificazione sufficiente per riconoscere all’ente beneficiario della prestazione l’obbligo al pagamento dell’iscrizione all’albo degli avvocati del proprio dipendente.
I giudici hanno anche fatto espresso riferimento alla figura del mandato, la cui disciplina codicistica (art. 1719 c.c.) impone che il mandante deve tenere indenne il mandatario delle diminuzioni patrimoniale scaturite dall’incarico svolto.
L’orientamento della Corte era stato già indicato nel parere n. 3673 del 26 novembre 2014 ed è totalmente difforme dall’orientamento della Corte di Conti negli anni pregressi, secondo cui non poteva essere addossato all’ente locale il pagamento dell’iscrizione all’albo dei professionisti dipendenti in assenza di una espressa previsione di legge o contrattuale, alla luce del principio generale che vieta di porre a carico di enti pubblici oneri non previsti che possano aggravare la situazione finanziaria degli enti medesimi e anche sulla considerazione che la tassa di iscrizione doveva considerarsi strettamente personale (in tal senso, ad esempio, Corte dei Conti, sez. reg. di controllo Emilia Romagna, parere 28.04.2009 n. 10, sez. reg. di controllo Veneto, parere 24.10.2008 n. 128; sez. reg. di controllo Puglia, parere 01.10.2008 n. 29; sez. reg. di controllo Toscana, parere 22.04.2008 n. 11; sez. reg. di controllo Basilicata, deliberazione 15.06.2007 n. 12; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo Sardegna, parere 19.01.2007 n. 1).
Sebbene la questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguardi un dipendente avvocato, le argomentazioni possono essere considerate estensibili anche ad altri professionisti dipendenti per i quali è prevista l’iscrizione ad apposito albo, come ad esempio nel caso dell’ingegnere, dell’architetto e del geometra dipendenti dell’ufficio tecnico comunale. Su tale aspetto, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha colto l’occasione per ribadire che i principi espressi dalla citata sentenza della Corte di Cassazione possono considerarsi validi anche per i proprio iscritti (comunicazione del 22/04/2015 prot. n. 1874).
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