Nel caso di prestazione, consistita nella preparazione e redazione di un’istanza di fallimento, si ritiene che sia correttamente applicabile l’art. 26 della Tariffa applicabile ai dottori commercialisti, atteso che è pur vero che l’art. 44, secondo comma, prevede la spettanza degli onorari di cui all’art. 43, con la riduzione ivi prevista, per “le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare”, ma detta previsione, come esplicitamente viene indicato al quarto comma, riguarda le prestazioni nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della situazione aziendale all’ammissione alla procedura, mentre l’ottavo comma del medesimo articolo dispone che “nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all’art. 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte”.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 27 Marzo 2012, n. 4916
Teramo, 03 Aprile 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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