Il professionista inizia a maturare la propria pensione, dal momento di iscrizione alla nazionale di Previdenza con il versamento dei contributi previdenziali, e non dall’iscrizione al l’albo professionale di appartenenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6143 del 12 marzo scorso, confermando la sentenza emessa nel 2007 dalla Corte d’Appello di Messina.
I giudici della Suprema Corte sono intervenuti rispondendo al ricorso di un geometra, regolarmente iscritto all’Albo, che richiedeva alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti il riconoscimento del suo diritto alla retrodatazione del periodo utile per i fini pensionistici a partire dal 1953 invece che dal 1966, come invece aveva fatto la Cassa, anche se non aveva versato i contributi pensionistici per il periodo 1953-1966.
Confermando la precedente pronuncia, i giudici hanno respinto la domanda: il professionista non poteva essere ammesso al versamento dei contributi, a causa dell’intervenuta prescrizione, e non ha valore ai fini pensionistici l’aver svolto in modo continuativo ed effettivo la professione di geometra sin dal lontano 1953.