Progettazione in c.a., le modeste costruzioni civili di competenza di Ingegneri e Architetti

Creato il 17 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La progettazione e la direzione lavori di costruzioni civili in cemento armato sono di competenza esclusiva di Ingegneri e Architetti, anche quando si tratta di fabbricati caratterizzati da modeste dimensioni.

A fornire questa interpretazione sull’annosa questione delle competenze progettuali di edifici costruiti in cemento armato sono i giudici amministrativi della prima sezione del T.A.R. Veneto con la sentenza n. 633 depositata il 30 aprile 2013.

I giudici amministrativi si sono pronunciati sull’affidamento a un Geometra da parte di un Comune dell’incarico di progettazione e direzione lavori di alcune opere cimiteriali. Su ricorso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, il T.AR. ha stabilito che tali opere sono di competenza degli Ingegneri e non possono essere affidate a tecnici diplomati (leggi anche su Ingegneri.cc Competenza esclusiva degli Ingegneri anche per le opere cimiteriali: la sentenza del TAR Veneto).

Ma il ragionamento del tribunale amministrativo ha aggiunto un’importante ulteriore chiarimento, relativo, appunto, alla competenza dei Geometri e dei tecnici laureati nell’ambito della progettazione di costruzioni civili, anche di modeste dimensioni (leggi anche Professione, la “modesta” competenza progettuale dei geometri).

“In base all’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274″, scrivono i giudici del T.A.R. Veneto, “la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone”.

“Per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato“, argomenta il T.A.R., “sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad Ingegneri ed Architetti ai sensi dell’art. 1 del r.d. 16 novembre 1939 n. 2229″.

I giudici amministrativi scrivono della sentenza che tale disciplina non è stata modificata né dalla legge 1086/1971 né dalla legge 64/1974 le quali, ricorda il T.A.R. “si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze” tra Ingegneri, Architetti e Geometri.


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