Con la delibera n. 80 del 1 agosto 2012, resa nota solo da pochi giorni, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha dichiarato che è illegittimo affidare incarichi di aiuto alla progettazione come supporto agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. Questo significa che la responsabilità del progetto deve essere nelle mani di un solo centro di decisioni. L’unico supporto ammesso e ammissibile è quello per il controllo e la vigilanza sulla progettazione.
Con tale delibera si risolve così il problema di compatibilità di una prassi che considera “supporti”, semplici aiuti, agli uffici tecnici quelle prestazioni che in realtà sono veri appalti di servizi di ingegneria e architettura. Tale prassi è ora vietata dalla delibera dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. L’affidamento di questo tipo richiede attività inquadrabili come veri e propri servizi di progettazione.
La consulenza alla progettazione non è quindi riconducibile a quelle attività a supporto del responsabile unico del procedimento, cioè il progettista, al quale è affidata esclusivamente la responsabilità totale dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione).
Le Linee guida per l’affidamento dei servizi di Architettura e ingegneria (Determina 5/2010) avevano già chiarito che non è prevista la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche: deve sussistere la possibilità di ricondurre la responsabilità della progettazione solo al progettista.