È stato firmato il DPCM che differisce al 7 luglio, o al 20 agosto con lo 0,4%, i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO e IRAP 2014
Con un comunicato stampa dello scorso sabato, il MEF ha annunciato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, ha firmato il decreto che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2014 e IRAP 2014, a favore dei contribuenti con studi di settore.
Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza oggi, lunedì 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). I versamenti possono quindi essere effettuati entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione, o dall’8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,4%.
Come negli scorsi anni, rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro) o cause di inapplicabilità degli studi stessi. Il DPCM, infatti, prevede espressamente tale estensione, dando “veste normativa” a quanto finora affermato in provvedimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41 § 4 e comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle finanze 13 giugno 2013 n. 94).
Inoltre, il DPCM prevede espressamente che la proroga si applichi anche ai c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, dando anche in tale caso “copertura normativa” a quanto affermato l’anno scorso dal citato comunicato stampa n. 94. La proroga si applica quindi anche ai “contribuenti minimi” che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Confermato che il differimento riguarda anche i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali “trasparenti”.
Rimangono, invece, fermi i termini ordinari per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, ad esempio: – le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”; – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore; – gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario; – i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all’art. 3 commi 181-187 della L. 549/95.
I nuovi termini non riguardano neppure i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2014 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti “non solari”). In caso di opzione per il consolidato fiscale, come gli anni scorsi, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, per il versamento dell’IRES del consolidato, le proroghe non siano applicabili se la società controllante non è soggetta agli studi di settore, e lo siano invece qualora la controllante è soggetta agli studi, anche se non lo è qualche società controllata.
Sotto il profilo oggettivo, lo slittamento opera con riguardo a tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni UNICO 2014 (anche unificate con l’IVA) o IRAP 2014, ordinariamente in scadenza il prossimo 16 giugno. Vi rientrano, pertanto, anche il versamento delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca e 10% sui premi di produttività dei dipendenti), delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relativeGestioni separate, del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 17 marzo 2014) e dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore.
La proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007 n. 173). Pertanto, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2014, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014 dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale. Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Non risulta, invece, prorogata la scadenza del 16 giugno relativa al versamento della: – prima rata dell’IMU; – prima rata della TASI, in relazione ai Comuni che entro lo scorso 23 maggio hanno inviato le relative delibere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sono state pubblicate entro il 31 maggio sull’apposito sito del Ministero.
Da ultimo, si ricorda che, per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 7 luglio 2014, o al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%. Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.
Fonte: MEF