Magazine Società

Proroga inizio e fine lavori, come funziona nelle Marche e in Emilia-Romagna

Creato il 19 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Proroga inizio e fine lavori, come funziona nelle Marche e in Emilia-Romagna

Il Decreto del Fare, tra le misure di semplificazione edilizia, ha inserito una proroga generalizzata di due anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori per il permesso di costruire, la denuncia di inizio attività (DIA) e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Sul numero di ottobre 2013 della rivista L’Ufficio Tecnico confronterò la detta proroga e quella prevista dall’art. 15 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001), per evidenziarne le profonde differenze. Su queste pagine, invece, desidero analizzare la nuova proroga di inizio e fine lavori così come è stata “interpretata” dalle Regioni e, in particolare, dalla Regione Marche e dalla Regione Emilia-Romagna.

Il comma 3 dell’art. 30 del Decreto del Fare, infatti, lascia facoltà alle Regioni di emanare una diversa disciplina in materia. Tra le prime che hanno colto l’opportunità segnaliamo:

La Regione Marche, dove l’art. 1 comma 1 della LR n. 12/2013  (in vigore dal 14 giugno 2013), prevede che “Al fine di sostenere l’attività edilizia nell’attuale fase di crisi economico-finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso, anche se trattasi di termini già prorogati”.

Il comma 2 precisa che “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data”.

Qui il Legislatore regionale utilizza il termine “richiesta” anziché “comunicazione”, generando il dubbio circa la necessità di un atto di accoglimento del Comune per l’operatività della proroga; inoltre, la nuova proroga è possibile anche in caso di proroga già ottenuta in precedenza e ancora in validità: si tratta, in concreto, di una “proroga della proroga”, non prevista dal Legislatore statale nel Decreto del Fare, ma possibile a livello di normativa regionale visto che l’incipit del comma 3 dell’art. 30 consente alle Regioni una diversa disciplina in materia.

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente emanato la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 sulla semplificazione edilizia (leggi anche Emilia Romagna, la tabella di sintesi delle semplificazioni edilizie dopo la LR 15/2013).

Al comma 2 dell’art. 55 dispone la proroga biennale dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati entro il 30 luglio 2013 (data di pubblicazione della legge) o già prorogati entro la medesima data.

Il successivo comma 3 estende detta proroga anche alle DIA e alle SCIA presentate entro il 31 luglio 2013 (data di entrata in vigore dell’art. 55); il comma 4 precisa che la proroga non si applica nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche. Si tratta di una proroga automatica ope legis, senza la previsione di alcuna comunicazione da parte dell’interessato.


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :